Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21152 - pubb. 31/01/2019
Natura eccezionale della norma di cui all’art. 110 comma 1, penultimo periodo, l.fall.. Principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento
Tribunale Civitavecchia, 08 Gennaio 2019. Est. Bianchi.
Fallimento – Riparto parziale – Reclamo – Rigetto
La disposizione di cui al novellato art. 110 comma 1, penultimo periodo l.fall. si applica unicamente ai crediti esclusi dal passivo fallimentare e oggetto di giudizio ex art. 98 l.fall. (di primo grado). Ne va dunque esclusa l’applicazione in via analogica per il caso di pendenza di giudizio in Cassazione ex art. 99 l.fall., atteso il carattere eccezionale di tale norma rispetto al principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento. (Mario Pecoraro) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Creditore che abbia proposto opposizione allo stato passivo
- ∙ Pendenza di giudizi di opposizione e fideiussione
- ∙ Tassatività delle ipotesi di accantonamento
Segnalazione dell'Avv. Mario Pecoraro
Il testo integrale
Testo Integrale