Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9476 - pubb. 25/09/2013

Obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e rischi inerenti il bene in leasing

Tribunale Torre Annunziata, 26 Giugno 2013. Est. Regina Marina Elefante.


Contratto di leasing – Previsione contrattuale a carico dell'utilizzatore degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria – Legittimazione dell'utilizzatore ad agire per il risarcimento dei danni da perimento della cosa – Sussiste.

Contratto di leasing – Perimento del bene durante il periodo di validità del contratto – Legittimazione ad agire dell'utilizzatore per il risarcimento del danno – Onere della prova dell'avvenuta integrale estinzione del rapporto in data anteriore – Sussiste – Conseguenze.

Contratto di assicurazione di bene concesso in leasing – Previsione di riserva in favore della concedente del diritto a conseguire il pagamento dell'indennizzo in caso di verificazione dell'evento garantito – Conseguenze – Presunzione di assunzione a carico della concedente del rischio per il perimento del bene – Sussiste – Conseguenze – Esclusione della legittimazione attiva dell'utilizzatore – Sussiste.



L'assunzione, a carico dell'utilizzatore di un bene in leasing, degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene medesimo, nonché l'avvenuto trasferimento, a carico del soggetto in questione, di tutti i rischi inerenti la cosa, analogamente a quanto avviene per l'ipotesi di vendita con riserva di proprietà, legittima quest'ultimo ad agire per il ristoro dei danni conseguenti al perimento della cosa. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Ove il perimento del bene concesso in leasing si verifichi allorquando il contratto è ancora in essere, la legittimazione ad agire dell'utilizzatore è subordinata alla prova, da parte di quest'ultimo, dell'avvenuta integrale ed anticipata estinzione del finanziamento, in data anteriore al verificarsi dell'evento che assume fonte del danno lamentato. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

La previsione, nel contratto di assicurazione relativo ad un bene oggetto di un contratto di leasing, di una pattuizione che, per l'ipotesi di avveramento dell'evento oggetto della garanzia prestata con il predetto contratto, riservi in favore della concedente il pagamento dell'indennizzo pattuito per l'ipotesi di perimento del bene assicurato, costituisce elemento idoneo a ritenere esistente la volontà delle parti di lasciare a carico della parte locatrice il rischio per il perimento del bene, il che esclude la legittimazione ad agire dell'utilizzatore. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluca Cascella



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