Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30698 - pubb. 22/02/2024

Composizione negoziata e motivazione per la modifica dei rapporti bancari

Tribunale Verona, 22 Gennaio 2024. Est. Attanasio.


Composizione negoziata - Modifica del rapporto - Motivazione



Per procedere alla revoca o sospensione degli affidamenti di cui all’art. 16, comma 5, CCI, l’intermediario deve dare all’imprenditore una “comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta”; inoltre, sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale, all’uopo considerato che: i) i contratti bancari sono soggetti alla forma scritta ad substantiam; ii) la forma scritta consente di cristallizzare le “ragioni della decisione assunta”, e risponde, inoltre, ai principi di trasparenza e correttezza che improntano la disciplina dei rapporti bancari in genere, e quelli della composizione negoziata in particolare; iii) non vi è ragione di sottoporre ad un trattamento differenziato la revoca o sospensione degli affidamenti a seconda che l’una e l’altra siano disposte in forza della disciplina di vigilanza prudenziale ovvero per altre ragioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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