Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30683 - pubb. 21/02/2024

Cassazione - Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 e Compensazione delle spese processuali

Cassazione civile, sez. III, 30 Gennaio 2024, n. 2828. Pres. Travaglino. Est. Fanticini.


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità (valore della cartella euro 280,78)



L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo. (massima ufficiale)




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