Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30490 - pubb. 24/01/2024

Inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per sospendere l’ordinanza di rilascio di un immobile emessa ai sensi dell’art. 665 c.p.c.

Tribunale Chieti, 18 Gennaio 2024. Est. Turco.


Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. – Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia esecutiva della ordinanza di rilascio – Inammissibilità del ricorso



È inammissibile il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso dal conduttore di un immobile a destinazione commerciale per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell’art. 665 c.p.c..


I provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. possono essere adottati soltanto nella specifica ipotesi (pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria) e per la specifica finalità (assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito) contemplate in tale articolo; pertanto, detti provvedimenti non possono essere emessi per il conseguimento di finalità proprie di un istituto diverso, quale è quello della sospensione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice (Cass. Sez. 3, 11 giugno 1990, n. 5670). (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Luca Rotondo


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