Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30225 - pubb. 01/12/2023

Il Tribunale di Verona sulla partecipazione alla super società di fatto

Tribunale Verona, 04 Settembre 2023. Pres. Attanasio. Est. Lanni.


Fallimento – Estensione – Super società di fatto – Fattispecie



Il tribunale di Verona non ha ritenuto sussistente una super società di fatto tra la fallita ed altra società di trasporti in ragione dei seguenti elementi:


Differenze nella compagine sociale e amministrativa: la società di trasporti ha una struttura societaria e un corpo amministrativo diverso da quello della fallita, il che suggerisce una separazione delle attività imprenditoriali.


Affitto d'azienda: esiste un regolare contratto di affitto d'azienda tra la due società.


Congruità del canone di affitto: non è stata sollevata alcuna questione sulla correttezza dell'importo del canone di affitto, il che indica che il rapporto contrattuale è stato condotto in termini di mercato.


Assunzione di dipendenti e acquisto di automezzi: l'accordo di affitto d'azienda giustifica la transizione dei dipendenti e l'acquisto di automezzi dalla fallita all’altra società.


Comunanza di sede: nonostante la condivisione della sede, questo aspetto da solo non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di una società di fatto.


Mancanza di movimenti finanziari ingiustificati: non vi è evidenza di movimenti finanziari tra la due società che non abbiano una chiara giustificazione o che siano incongruenti con le normali operazioni di business.


Compensazione di crediti reciproci: l'unico movimento finanziario citato nel ricorso, una compensazione di crediti reciproci per € 12.000, è un fatto di scarsa rilevanza e non sufficiente a dimostrare un'intenzione comune delle due società o una partecipazione alla società di fatto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Antonella Musuraca


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