Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30155 - pubb. 22/11/2023

Esenzione dall’accise sull’energia elettrica, Incertezza interpretativa e Principi di buona fede e legittimo affidamento

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Ottobre 2023, n. 30341. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera.


Accise sull’energia elettrica – Esenzione – Cessione a terzi – Principi di buona fede e legittimo affidamento – Incertezza interpretativa



L'esenzione dall'accise per l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e consumata per sé non si applica quando l'energia viene ceduta a terzi, anche se questi sono soci della società cooperativa che produce l'energia.


Le modifiche normative introdotte da disposizioni legislative successive (come l’art. 1, comma 911, della legge n. 208 del 2015) hanno natura innovativa e non interpretativa, pertanto non hanno effetto retroattivo.


I principi di buona fede e legittimo affidamento trovano applicazione per escludere l'applicazione delle sanzioni, ma non influiscono sulla debenza dell'imposta stessa.


La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è, infatti, un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova fondamento nei principi costituzionali e dell'Unione Europea. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale tutela si limita alle sanzioni, escludendone l'applicazione in relazione alla debenza dell'imposta stessa, affermando che la situazione di incertezza interpretativa non influisce sulla debenza dell'imposta, ma deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni. Dunque, anche se ci fossero state incertezze o interpretazioni diverse riguardo all'applicazione di una norma tributaria, questo non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento dell'imposta dovuta, ma potrebbe giustificare la non applicazione di eventuali sanzioni derivanti da tale incertezza. A tal fine, è rilevante valutare se il contribuente ha potuto ragionevolmente confidare su una determinata interpretazione della norma fiscale e che tale affidamento sia stato incolpevole, ovvero basato su una legittima aspettativa derivante dall'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria o della giurisprudenza esistente al momento della condotta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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