La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29973 - pubb. 25/10/2023

La Cassazione sulla esenzione IVA delle prestazioni del chiropratico

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 12 Ottobre 2023, n. 28512. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.


Chiroprassi – Decreto di definizione dell’ordinamento didattico – Esenzione IVA – Valutazione in termini sostanziali della prestazione



La mancata adozione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico del corso per chiroprassi (Decreto MIUR di concerto con il Ministro della Salute, previ pareri CUN e CSS) non è circostanza decisiva ai fini dell’esenzione IVA delle relative prestazioni mediche, in quanto la natura medica della prestazione va valutata in termini sostanziali, costituendo l’ambito regolamentare un elemento come altri al fine di verificare l’esistenza dei presupposti perché la prestazione benefici dell’esenzione IVA.


Deve, pertanto, ritenersi definitivamente superato l’opposto orientamento, inaugurato dalla sesta sezione della Corte (Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2014, nn. 22812, 22813, 22814) e successivamente confermato sia dalla sesta sezione (Cass., Sez. VI, 30 maggio 2016, n. 11085), sia più di recente da questa sezione (Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. 8145; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34169), secondo cui, pur avendo la disciplina interna inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari, aveva ritenuto ai fini dell’esenzione IVA indispensabile l’emanazione del relativo regolamento di attuazione del percorso formativo della professione.


[Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la verifica dei requisiti sostanziali per l’esercizio della professione medica fosse stata compiuta dal giudice di appello, il quale ha accertato che le prestazioni sono state svolte «sotto la direzione medica di uno specialista in medicina dello sport». È, inoltre, stato accertato che le prestazioni sono state autorizzate dal S.S.N., tanto che i relativi costi sono stati posti a carico di quest’ultimo, previa verifica della rispondenza dei benefici assicurati ai rispettivi fruitori del servizio, al pari di prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie convenzionate.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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