Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29024 - pubb. 15/04/2023

Il Tribunale di Verona sull’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento

Tribunale Verona, 03 Febbraio 2023. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.


Fallimento - Azione di risoluzione del contratto - Promossa prima della dichiarazione di fallimento



L'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge fallimentare postula che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non possa proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall..


Allo stesso modo, deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, in quanto non è applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, nn. 1 e 3, l.fall. e non è possibile disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria.


Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare. (così Cass. nn. 2990 e 2991 del 2020) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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