Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16196 - pubb. 17/11/2016

Sul principio di disponibilità delle prove

Cassazione civile, sez. III, 20 Ottobre 2016, n. 21238. Est. Frasca.


Principio della disponibilità delle prove – Art. 115 c.p.c. – Poteri del giudice



Se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra pero nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 cod. proc. civ., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie". (Cass. n. 2141 del 1970). Il principio di diritto è stato recentemente condiviso dalle Sezioni Unite: si veda Cass. sez. un. n. 16598 del 2016. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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