Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16084 - pubb. 04/11/2016

L’attore soccombente nel merito non può impugnare la decisione per difetto di giurisdizione, avendo egli stesso scelto il giudice

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Ottobre 2016, n. 21260. Est. Giusti.


Procedimento civile – Attore soccombente nel merito – Legittimazione ad appellare contro la sentenza resa dal giudice da lui adito per difetto di giurisdizione – Inammissibilità dell’appello – Mancanza di soccombenza sul capo della giurisdizione



La parte che abbia incardinato la causa presso un plesso giurisdizionale (nella specie, dinanzi al giudice amministrativo), risultando poi soccombente nel merito, non può appellare sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare il proprio difetto di giurisdizione, e ricercare così, attraverso la proposizione dell'impugnazione, la sostituzione di una sentenza sfavorevole nel merito con una sentenza sfavorevole in punto di rito, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione di giurisdizione. In altri termini, l’attore rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale capo della decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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