Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13291 - pubb. 03/09/2015

Il doppio CU ex art. 13 comma I-quater dPR 115/2002 non si applica al giudizio tributario

Commissione tributaria regionale Lombardia, 23 Febbraio 2015. Pres., est. Chindemi.


Art. 13 comma I-quater, D.P.R. 115/2002 introdotto dalla Legge n. 228 del 2012 – Applicabilità al giudizio tributario – Esclusione

Art. 13 comma I-quater, D.P.R. 115/2002 introdotto dalla Legge n. 228 del 2012 – Applicabilità alla P.A. – Esclusione – Sospetti di incostituzionalità – Sussiste



Il contributo unificato previsto dal comma I-quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile al giudizio tributario di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie regionali, in quanto il T.U.S.G. si applica per il giudizio ordinario civile e, in mancanza di una specifica disposizione non trova applicazione al processo tributario di merito, come desumibile dall’art. 261 TUSG che estende esplicitamente l’applicazione della citata normativa nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione sancendo che “al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il contributo unificato previsto dal comma I-quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 troverebbe applicazione, come previsto dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 8 maggio 2014 n. 9938 solamente nei confronti delle parti private e non nei confronti della P.A. (parte nei giudizi tributari). Trattandosi di norma sanzionatoria, non finalizzata al recupero delle spese di giustizia, apparirebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, sancito dall’art. 3 della Cost., prevederne l’applicazione solamente a favore della parte privata, punita per avere perso l’appello e non anche per la P.A. che potrebbe proporre impugnazioni manifestamente infondate, anche incidentali, nello stesso giudizio di impugnazione, senza andare incontro ad alcuna sanzione, neanche di natura contabile, nel caso di ravvisata colpa grave. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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