Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30400 - pubb. 11/01/2024

Conferimento di qualifica più elevata e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Novembre 2023, n. 31293. Pres. Bellè. Est. Zuliani.


Riparto di giurisdizione - Art. 15, comma 5, C.C.N.L. Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 7 aprile 2006 - Profilo professionale dei ricercatori - Procedure selettive di passaggio tra i livelli - Devoluzione al giudice ordinario



In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la progressione di carriera nell'ambito della medesima area professionale, pur comportando il conferimento di una qualifica più elevata, non rientra tra le progressioni verticali, di competenza del giudice amministrativo, ma è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.


___________


Nel caso di specie, la ricorrente, dipendente dell'Istituto Superiore della Sanità, aveva partecipato a un concorso interno per l'acquisizione della posizione di "primo ricercatore" (II livello), indetto ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, stipulato il 7.4.2006. Dopo che il punteggio attribuitole dall'apposita commissione risultò di poco insufficiente per l'utile collocazione in graduatoria, la lavoratrice si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per contestare l'asserita, decisiva sottovalutazione del punteggio attribuito a due sue pubblicazioni scientifiche.


Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il passaggio tra le diverse posizioni di ricercatore previste dalla contrattazione collettiva implicasse la novazione oggettiva del contratto di lavoro, e non un semplice aumento di livello e di retribuzione, con la conseguente necessità di una selezione mediante concorso pubblico – quantunque riservata ai soggetti già assunti dalla pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò è consentito – sulla regolarità della quale ha giurisdizione il giudice amministrativo.


La Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il passaggio di qualifica da ricercatore a primo ricercatore, pur essendo disciplinato da un unico contratto collettivo (il CCNL del 7.4.2006), costituisca una progressione verticale, in quanto comporta il conferimento di una qualifica più elevata e la modifica del profilo professionale.


La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della ricorrente, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per la decisione sul merito.


La Corte ha rilevato che il CCNL del 7.4.2006, a differenza dei CCNL previgenti, caratterizza i profili dei ricercatori e dei primi ricercatori come omogenei, in quanto articolati su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 – Primo ricercatore; 3 – Ricercatore.


Tale omogeneità professionale, secondo la Corte, è indice della natura di progressione di carriera nell'ambito della medesima area, che non comporta la novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma semplicemente un cambiamento di livello all'interno della stessa area professionale.


In conclusione, la Corte ha affermato che la progressione di carriera nell'ambito della medesima area professionale, pur comportando il conferimento di una qualifica più elevata, non rientra tra le progressioni verticali, di competenza del giudice amministrativo, ma è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale