Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26124 - pubb. 04/11/2021

Transfer price, recepimento del Modello di Convenzione Fiscale OCSE e onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 10 Agosto 2021, n. 22539. Pres. Sorrentino. Est. D'Aquino.


Transfer price – Superamento del dato negoziale del valore di transazione applicato da un'impresa residente nei confronti di una impresa infragruppo non residente – Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria



In materia di transfer pricing ove l'Ufficio intenda superare il dato negoziale del valore di transazione applicato da un'impresa residente nei confronti di una impresa infragruppo non residente - al fine di accertare che i valori di transazione.

costituiscano artificiale alterazione dei prezzi di beni e servizi scambiati - l'Ufficio è onerato di provare il maggior reddito che sarebbe derivato al contribuente ove avesse scambiato i beni e i servizi ceduti al loro valore normale, con economie terze (soggetti economici indipendenti) in analoghe condizioni di mercato.

Quanto alla determinazione del valore normale, occorre fare applicazione di metodi diversi e ulteriori rispetto a quello del confronto del prezzo di cui all’art. 9 TUIR, quale il metodo del prezzo di rivendita, il metodo del costo maggiorato, nonché l’ulteriore metodo di ripartizione degli utili, utilizzabile in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento.

In applicazione dei principi risultanti dalle Linee guida OCSE in materia di transfer pricing, deve individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti più appropriato alle circostanza del caso di specie (punti 1.9 e 2.2 Linee Guida 2017), non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, né dovendo i vari metodi alternativamente previsti dalle suddette Linee Guida essere utilizzati in chiave ausiliaria.

L'amministrazione finanziaria ha, pertanto, l'onere di confrontarsi con le varie metodologie di accertamento prese in esame dal contribuente e verificarle, ai fine di superare il dato contrattuale (e testuale) del prezzo praticato nella transazione infragruppo, scegliendo il metodo più appropriato al caso concreto e, così, assolvendo all'onere della prova circa l'applicazione del valore di comparazione più adeguato”. (Giuseppe Melis) (riproduzione riservata)


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