Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14083 - pubb. 29/01/2016

Agevolazioni prima casa: sul caso di mancato trasferimento dell’acquirente nel Comune ove situato l’immobile

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Gennaio 2016, n. 864. Est. Cosentino.


Acquisto dell’immobile con l’agevolazione “prima casa” – Obbligo di trasferire la residenza nel comune ove è situato l’immobile – Causa di forza maggiore – Rilevanza – Sussiste



Nella valutazione dell'adempimento dell'obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" (richiesta e solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell'atto), non può non tenersi conto (proprio perché si tratta di un obbligo di fare) della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento (caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla imprevedibilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale l'acquisto dell'immobile era funzionale. Tale evento può essere ragionevolmente individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l' immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio fiscale.

La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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