Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14081 - pubb. 29/01/2016

Agevolazioni prima casa: sul caso di mancato trasferimento dell’acquirente nel Comune ove situato l’immobile

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Aprile 2014, n. 8415. Est. Botta.


Acquisto dell’immobile con l’agevolazione “prima casa” – Obbligo di trasferire la residenza nel comune ove è situato l’immobile – Causa di forza maggiore – Rilevanza – Esclusione



Nella valutazione dell'adempimento dell'obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa, è importante non confondere la situazione derivante del mancato utilizzo dell'immobile acquistato come abitazione principale, rispetto alla quale potrebbe operare un impedimento derivante da forza maggiore (ammesso che sia dimostrato come tale il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione), con la situazione derivante dal mancato trasferimento della residenza nel comune in cui sia ubicato l'immobile, rispetto alla quale nessuna forza ostativa può riconoscersi al dedotto mancato completamento dei lavori in questione. Rispetto a tale ultima situazione, infatti, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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