Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13729 - pubb. 25/11/2015

Agenzia delle Entrate: il conferimento degli incarichi dirigenziali ai funzionari senza qualifica e senza concorso non rende nulli gli accertamenti

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Novembre 2015, n. 22810. Est. Terrusi.


Agenzia delle Entrate – Regolamento di amministrazione – Conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica – Legittimità – Esclusione – Sentenza Corte Costituzionale n. 37 del 2015 – Avvisi di accertamento emessi – Nullità – Esclusione



In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal "capo dell’ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l’agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24 comma, del d.l. n. 16 del 2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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