Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30518 - pubb. 27/01/2024

Ancora sul compenso dell’OCC nella ristrutturazione del consumatore

Tribunale Rimini, 05 Gennaio 2024. Est. Rossi.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Compenso dell’OCC – Liquidazione – Modalità Accantonamento – Necessità



Ai sensi dell’art. 71, co. 4, il compenso dell’OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l’omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell’OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore. È necessario che la proposta preveda l’accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell’OCC, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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