Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29501 - pubb. 18/07/2023

Liquidazione controllata: esclusione dei beni strumentali all’esercizio dell’attività del debitore

Tribunale Rimini, 13 Luglio 2023. Pres. Miconi. Est. Rossi.


Liquidazione Controllata – Beni strumentali all’esercizio dell’attività del debitore – Istanza di esclusione di beni dalla liquidazione – Ammissibilità – Condizioni



Nella liquidazione controllata, può trovare accoglimento la richiesta del debitore di non includere nella procedura i beni strumentali all’esercizio della sua attività (nella specie, architetto), rientrando tale previsione nell’art. 270 co. 2 lett. e) CC – in forza del quale il tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi” – specie in considerazione del valore modesto dei predetti beni e delle necessità rappresentate nel ricorso dal debitore medesimo, come riscontrate dal Gestore della Crisi nella propria relazione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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