Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo II
Competenza

Art. 30
Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.



Relazione illustrativa
L’articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.
Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Competenza

Art. 30
Conflitto positivo di competenza

1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto (2) da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta» con le seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto».