Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Art. 117
Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Relazione illustrativa
L’art. 117 è l’esatta riproduzione dell’art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo. Il testo integrale della Relazione illustrativa