Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO III
Della società in nome collettivo

Art. 2304
Responsabilità dei soci

I. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.