Tributario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 17/02/2015 Scarica PDF

La novella normativa in tema di responsabilità tributaria solidale nel contratto di trasporto

Gennaro Di Gennaro, Dottorando di ricerca


Sommario: 1. Premessa. - 2. Le novità introdotte dalla Legge n. 190 del 2014. - 3. La responsabilità solidale tributaria tra committente e vettore. - 4. Possibili forme di tutela preventiva e prudenziale utilizzabili dal committente. - 5. Considerazioni conclusive.

     


1. Premessa

I recenti interventi normativi, in tema di contratto di trasporto di cose per conto di terzi, si fondano sulla sottesa esigenza di promuovere una costante attività di verifica, o controllo che dir si voglia, svolta anche dall’impresa che intende affidare a terzi il servizio di trasporto.

Il Legislatore, infatti, ha così ampliato, sul piano soggettivo, la rete dei controlli, rendendo il committente co-controllore del vettore: in tale contesto, sono state introdotte specifiche forme responsabilità, tributaria ed extratributaria, a carico dei committenti i quali, disattendendo i precetti normativi  all’uopo dettati, affidano il trasporto a imprese non in regola con i prescritti adempimenti formali e sostanziali che saranno evidenziati nel prosieguo del presente contributo.

   

2. Le novità introdotte dalla Legge n. 190 del 2014

La legge di stabilità n. 190/2014, ha introdotto importanti novità in tema di contratto di trasporto di cose per conto di terzi[1].

Più precisamente, il committente, ancor prima di concludere il contratto di trasporto, in forma scritta o verbale, é giuridicamente tenuto ad acquisire, dall’impresa di autotrasporto, copia dell’attestazione (o D.U.R.C.) rilasciata dal Ente competente ed attestante la regolare posizione assicurativa e previdenziale[2].

L’acquisizione dell’anzidetta documentazione, che deve avvenire in fase precontrattuale, consente, al committente, di verificare se colui al quale intende affidare il trasporto ha costantemente rispettato la normativa di riferimento, onde constatare, in tal modo, la pendenza, o meno, di rapporti giuridici non ancora estinti (di cui il vettore è soggetto passivo)[3].

Il Legislatore, pertanto, in forza della novella normativa sopra richiamata, ha espressamente previsto tale preliminare adempimento, disciplinando, al contempo, serie e rilevanti conseguenze nei riguardi del committente che ometta, per colpa o con un preciso intento, l’anzidetta verifica[4].

L’omissione in discorso, invero, non è priva di effetti sfavorevoli; genera, infatti, una responsabilità (patrimoniale) solidale, committente – vettore, che incontra un duplice ed essenziale limite: temporale e quantitativo[5].

In primo luogo, in merito al profilo temporale, occorre puntualizzare che, per il committente, la responsabilità solidale viene meno decorso un anno “dalla cessazione del contratto di trasporto”: si ritiene, pertanto, ragionevole il lasso di tempo entro cui detta responsabilità è circoscritta.

Circa, invece, l’aspetto squisitamente quantitativo,  la solidarietà passiva in esameriguarda le sole somme dovute (dal vettore) agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché ai lavoratori, “limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto”, con esclusione delle sanzioni amministrative “di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento[6].

Rileva, altresì, verificare se la responsabilità solidale in discorso debba considerarsi come “dipendente” o “sussidiaria”: la novella legislativa non prevede, in favore del committente, il beneficio della preventiva escussione; è dunque possibile, ad avviso di chi scrive, considerare detta responsabilità come dipendente.

Il committente, infatti, é obbligato in solido pur non avendo compiuto alcun atto idoneo a generare l’obbligazione previdenziale, assicurativa e fiscale; tuttavia, ne risponde per dipendenza in quanto ha realizzato una fattispecie contrattuale (il contratto di trasporto), connessa alle obbligazioni de quibus, senza svolgere le prescritte attività di verifica.  

La notazione che precede, si ricava dal dato normativo secondo cui “Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali[7].

E’, dunque, di tutta evidenza il carattere sanzionatorio della responsabilità solidale atteso che quest’ultima, quale “sanzione impropria”, è tecnicamente invocabile solo quando il committente ha colpevolmente disatteso gli oneri di allegazione ed acquisizione ex lege previsti.

A tal proposito, chi scrive è del parere che l’onere della prova, in ordine alla inosservanza delle disposizioni prescriventi la preventiva attività di controllo ed acquisizione, incomba sulla Amministrazione creditrice che intenda invocare, a proprio vantaggio, la responsabilità solidale[8].

   

3. La responsabilità solidale tributaria tra committente e vettore

Occorre puntualizzare che la responsabilità (solidale) previdenziale, assicurativa e retributiva del committente, innanzi menzionata, ben potrebbe estendersi agli oneri tributari sottesi, connessi e consequenziali alla prestazione contrattuale espletata dal vettore “non in regola”[9].

Il Legislatore, ed è questa la principale innovazione introdotta nell’ambito della disciplina in esame, ha positivizzato la soluzione di estendere la responsabilità fiscale del vettore al committente che abbia omesso il preventivo svolgimento delle citate attività di controllo ed acquisizione: la disposizione in esame è preordinata, a parere di chi scrive, anche a tutelare la sicurezza sociale, garantendo, contestualmente, una più compiuta tutela del credito tributario.

A ben vedere, il vincolo di solidarietà che ne consegue si rivela particolarmente interessante, stante la natura dei tributi che ben potrebbero essere coinvolti: si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al caso in cui il vettore ometta di versare l’I.V.A. addebitata al committente e da questi ritualmente corrisposta entro i tempi e secondo le modalità di legge; altra circostanza, piuttosto praticabile (e, forse, non infrequente), potrebbe caratterizzarsi per l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. o di quella unificata da parte del medesimo vettore.

Per rimanere nel solco delle esemplificazioni, appare praticabile persino l’omessa contabilizzazione dei ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di autotrasporto, come anche l’omesso versamento delle ritenute fiscali (a titolo di acconto) operate, in qualità di sostituto d’imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati.

Orbene, il novellato disposto normativo prevede che qualora il contratto di trasporto non sia concluso in forma scritta, il committente che non esegue la prescritta acquisizione dell’attestazione “rilasciata dagli enti previdenziali” (ovvero il D.U.R.C.), risponde solidalmente con il vettore, in aggiunta ai debiti sopra illustrati (previdenziali, assicurativi e retributivi), dell’inadempimento totale e/o parziale delle obbligazioni tributarie riferite alle specifiche prestazioni rese dallo stesso vettore[10].

La disposizione, pertanto, enuclea, a carico del committente, una responsabilità patrimoniale “allargata”, includendovi gli oneri tributari (in tutto o in parte) non assolti dal vettore, qualora sia possibile individuare la contestale ed indefettibile compresenza delle seguenti circostanze:

- il committente affida il trasporto ad un’impresa all’uopo preposta, regolarmente iscritta nell’apposito Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

- il committente non acquisisce il D.U.R.C., per disattenzione o con coscienza e volontà di non svolgere questa forma di controllo preventivo;

- il contratto di trasporto non è concluso in forma scritta.

   

4. Possibili forme di tutela preventiva e prudenziale utilizzabili dal committente

La disciplina sin qui illustrata, in vigore dal 1° gennaio 2015, pone, in capo al committente, un adempimento formale che, ove disatteso, potrebbe generare serie e gravi conseguenze di carattere patrimoniale a carico del medesimo soggetto (persona fisica o ente collettivo, con o senza personalità giuridica).

E’ ragionevole chiedersi, pertanto, quali misure precauzionali possono essere predisposte ed utilizzate  dal committente, sia prima dell’affidamento del trasporto che a prestazione espletata: tutto ciò, come già esposto, sia al fine di porre in essere un comportamento rispettoso del novellato quadro normativo, che allo scopo di tutelare l’integrità patrimoniale e finanziaria dell’impresa committente[11].

Ad avviso di chi scrive, è ben praticabile, anche per ragioni prudenziali, la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forza della quale, anche ove sia concluso un contratto verbale di trasporto, il titolare dell’impresa individuale, ovvero il legale rappresentante pro tempore dell’impresa societaria di autotrasporto, dichiara:

- di essere stato previamente informato, dal committente, delle novità normative introdotte dalla legge di stabilità per il 2015;

- di aver consegnato il D.U.R.C., obbligandosi a rispettare tutti gli adempimenti, formali e sostanziali, di carattere assicurativo, previdenziale, retributivo e fiscale riguardanti le prestazioni di trasporto che saranno rese nei confronti del committente, per tutta la durata del contratto di trasporto[12].

La dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal vettore, assolve sia alla funzione di cristallizzare la data di effettiva di consegna dell’attestazione al committente, che a quella di obbligo unilaterale (assunto dal vettore) al doveroso rispetto delle regole giuridiche dettate in materia previdenziale, assicurativa, retributiva e fiscale.

Giova peraltro puntualizzare che al momento del pagamento del corrispettivo convenzionalmente pattuito, le scadenze fiscali ed extrafiscali potrebbero  non essersi ancora verificate; in tal caso, sempre per ragioni prudenziali, il committente potrebbe chiedere il rilascio di una seconda dichiarazione, resa nelle forme sopra evidenziate, in virtù della quale il vettore dichiara:

- di aver puntualmente rispettato tutte le scadenze di legge entro cui andavano eseguiti i prescritti atti adempitivi, formali e sostanziali, di carattere retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale;

- di obbligarsi ad osservare, in merito alle prestazioni contrattuali  già eseguite, ogni altro adempimento, formale e sostanziale, non ancora (eventualmente) scaduto alla data del versamento del corrispettivo convenzionalmente pattuito.

Detti adempimenti, ad avviso di chi scrive, ove osservati dal committente, potrebbero consentirgli di preservare la propria posizione giuridico-soggettiva qualora risulti che il vettore, seppure inizialmente in regola (come da D.U.R.C. tempestivamente prodotto ed acquisito) sia poi immediatamente dopo incorso in violazioni ricadenti nella sfera della solidarietà passiva oggetto del presente contributo.

La predisposizione dell’anzidetta documentazione, a parere di chi scrive, purchè puntuale e circostanziata, consentirebbe di dimostrare la diligenza del committente nonché la conformità della sua condotta alla novellata disciplina giuridica[13].

   

5. Considerazioni conclusive

Gli oneri di allegazione ed acquisizione posti dal Legislatore a carico del committente, vanno osservati con costante periodicità se si considera che l’attestazione fornita dal vettore deve riportare una data non anteriore di tre mesi[14].

L’intervento normativo, nella materia qui affrontata, mira ad adeguare l’ordinamento giuridico alla mutata realtà sociale ed economica.

Trattasi, invero, di un intervento alquanto condivisibile poiché si pone in linea con l’esigenza di combattere tutte quelle forme di evasione previdenziale, assicurativa e fiscale, rendendo il committente coobbligato (anche in merito agli aspetti retributivi) qualora non abbia svolto la necessaria e preventiva attività di controllo.

Occorre infine evidenziare che il controllo svolto dal committente non ha carattere sostitutivo di quello esercitabile dalla Pubblica Amministrazione; trattasi, a ben vedere, di un controllo collaborativo oltre che preventivo e periodico.

       


[1] V. legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 247-248, in G.U. Serie Generale n. 300 del 29/12/2014 – Suppl. ordinario n. 99.

In forza dell’art. 1, comma 248, della legge di stabilità sopra richiamata, sono stati abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ed è stato novellato il comma 4 dell’anzidetta disposizione secondo cui “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.

[2] Secondo il novellato art. 83-bis, comma 4-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, “Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies”.

Dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, pertanto, emerge che l’impresa richiedente è in regola con il versamento sia dei premi e accessori (dovuti all’I.N.A.I.L.) che dei contributi (dovuti all’I.N.P.S.).

[3] Eventuali esposizioni debitorie, di carattere previdenziale e/o assicurativo, impedirebbero il rilascio del D.U.R.C. regolare.

[4] Sul punto, per utili e puntuali approfondimenti, v. C. DELLA MONICA, La responsabilità solidale trova spazio nel contratto, in Il Sole 24 Ore del 24/12/2014, Norme e Tributi, pag. 32.

[5] Le regole giuridiche che saranno qui esaminate, costituiscono, a parere di chi scrive, norme “perfette” atteso che la loro inosservanza, da parte del committente, genera una responsabilità patrimoniale di carattere sanzionatorio.

[6] L’art. 1, comma 248, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificando il comma 4-ter dell’art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che “Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo  il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

[7] Al riguardo, v. il novellato art. 83-bis, comma 4-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.

[8] La considerazione qui esposta discende dal principio dell’onus probandi predicato dall’art. 2697 del c.c..

[9] Per completezza espositiva, giova evidenziare che l’estensione della responsabilità solidale interessa anche le somme dovute  a titolo di violazioni del Codice della Strada. Più precisamente, ai fini che qui interessano, il novellato art. 83-bis, comma 4-quinqies, stabilisce che “In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali  e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”.

Circa l’allargamento della responsabilità solidale ai debiti fiscali, rileva qui osservare che trattasi, ad avviso di chi scrive, della principale innovazione introdotta sul tema dal Legislatore.

[10] Giova evidenziare che in tale circostanza la responsabilità si estende anche alle sanzioni irrogate per la violazioni del Codice della Strada commesse in esecuzione della prestazione contrattuale.

[11] Mancando specifiche indicazioni ufficiali, che potrebbero in futuro essere fornite dalla competente Amministrazione, sulle novità introdotte in materia dalla Legge n. 190/2014, si ritiene opportuno, ad avviso di chi scrive, ricorrere alla predisposizione della documentazione idonea a dimostrare che il committente ha puntualmente osservato il dato normativo.

[12] La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà espressamente richiamare, fra gli altri, anche gli artt. 46, 47, 75 e 76 del medesimo corpus normativo.

[13] Sul punto, mi sono recentemente confrontato col mio fraterno amico Luigi; a Michele, che ho da poco conosciuto, ho esposto la rilevanza, anche sul piano della sicurezza sociale, della disciplina giuridica introdotta e/o modificata dalla Legge n. 190/2014.

[14] L’art. 83-bis, comma 4-sexies, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, dispone che “All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”.


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