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Il Condominio
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Thursday 18 June 2020
Responsabilità del condominio per danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva.
Condominio - Danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva - Responsabilità del condominio "ex" art. 2051 c.c. - Configurabilità - Concorso del terzo nel danno - Conseguenze.
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 12 March 2020, n. 7044.
Wednesday 17 June 2020
Consenso unanime dei condomini per l'atto di approvazione o revisione delle tabelle millesimali.
Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione - Consenso unanime dei condomini – Necessità - Condizioni.
Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 10 March 2020, n. 6735.
Tuesday 16 June 2020
Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini.
Condominio – Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini – Unanimità – Necessità – Fondamento.
La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria "ex lege" di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condomini. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 04 March 2020, n. 6090.
Wednesday 10 June 2020
Mancata sottoscrizione del verbale dell’assemblea condominiale, conseguenze ed efficacia di clausole in esso contenute.
Condominio – Verbale di assemblea – Mancata sottoscrizione – Clausole negoziali – Conseguenze – Rinuncia al credito – Forma.
Non costituisce motivo di nullità la mancata sottoscrizione del verbale dell’assemblea condominiale, non potendo tuttavia, di conseguenza, farsi valere eventuali clausole negoziali in esso contenute. Al contempo non è possibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo rimettere in discussione una delibera condominiale nei cui confronti il termine per l’impugnativa sia ormai irrimediabilmente spirato.
La rinuncia al proprio credito (nella specie nei confronti di un condomino sottoposto a L.C.A.), pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare in modo non equivoco (nella specie contenuta nelle raccomandate di trasmissione delle delibera condominiale e di successiva comunicazione delle dimissioni). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Ravenna, 19 February 2020.
Friday 19 June 2020
Legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Azione risarcitoria "ex" art. 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 17 February 2020, n. 3846.
Tuesday 14 January 2020
Esenzione totale dall’imposta IMU per i coniugi.
IMU – Coniugi – Esenzione dall’imposta – Condizioni.
Qualora due coniugi siano anagraficamente residenti ed effettivamente dimoranti in via abituale in due diversi immobili situati in due diversi comuni, e quindi abbiano ciascuno adibito l’immobile ad abitazione principale, si applica ad entrambi l’esenzione totale dal pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU), prevista dall’art. 13, comma 2, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Commissione tributaria provinciale Bologna, 23 December 2019.
Wednesday 08 January 2020
Azione possessoria per il posizionamento di una canna fumaria su facciata condominiale.
Azioni di reintegrazione e di manutenzione – Posizione possessoria tutelabile contro le attività del compossessore comproprietario – Applicabilità
Posizionamento di canna fumaria su muro perimetrale condominiale – Spoglio o turbativa nel possesso esercitato da tutti i condomini sulle parti comuni dell’edificio – Servitù negativa – Applicabilità
Azioni possessorie a difesa delle parti comuni – Legittimazione attiva amministratore di condominio – Sussiste
Azioni possessorie a difesa delle parti comuni – Legittimazione attiva dei singoli condomini – Sussiste
Parti comuni di un edificio – Modificazioni allo stato o alla destinazione – Legittimazione all’azione di reintegrazione per la riduzione in pristino.
E’ principio condiviso quello per cui nel godimento della cosa comune è configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c. contro le attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio.
L’apposizione di una canna fumaria (o di una canna di esalazione) integra uno spoglio o una turbativa nel possesso esercitato da tutti i condomini sulle parti comuni dell’edificio, e corrispondente all’esercizio di servitù negativa reciproca gravante su ciascun condomino sulla cosa comune (muro perimetrale), costituita in forza del regolamento condominiale e pertanto accettata dai singoli condomini in virtù degli atti di acquisto.
L’amministratore di condominio ha la legittimazione ex art. 1130 c.c. comma 1° n. 4) a promuovere azioni possessorie volte alla reintegrazione del possesso di parti comuni del condominio, ciò poiché tale azione si collega il potere dell’amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio. Analogo principio vale anche per l’azione di manutenzione.
I condomini di un edificio hanno come l’amministratore loro rappresentante istituzionale, sulle parti comuni dello stabile, il possesso (corpore vel animo) e quindi, hanno diritto ad agire, nel concorso di tutti i requisiti di tale azione per la tutela possessoria in relazione ad atti compiuti da un condominio che interessino la facciata dell’edificio comune.
In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione, e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri condomini all’espletamento dell’azione di reintegrazione con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa continuare a fornire quale utilitas alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione, senza che sia necessaria specifica prova del possesso di detta parte, quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola. (Luca A. E. Ghiringhelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 17 December 2019.
Wednesday 29 January 2020
Controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo dell'edificio condominiale.
Proprietà esclusiva di vano ricavato nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione.
In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell'area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 c.c. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 16 December 2019, n. 33163.
Thursday 30 January 2020
Diritto al rimborso delle spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c..
Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 16 December 2019, n. 33158.
Tuesday 11 February 2020
Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio.
Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 11 December 2019, n. 32437.
Thursday 19 December 2019
Ogni proprietario di un appartamento sito in un immobile in condominio è tenuto a contribuire alle spese del riscaldamento delle parti comuni.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto dei consumatori – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “consumatore” – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto concluso tra un professionista ed un consumatore – Contratto avente ad oggetto la fornitura di teleriscaldamento – Articolo 27 – Vendita per inerzia – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Articolo 5 – Divieto di pratiche commerciali sleali – Allegato I – Forniture non richieste – Normativa nazionale che impone ad ogni proprietario di un bene in un immobile in condominio allacciato ad una rete di distribuzione di calore urbano di contribuire ai costi del consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile – Efficienza energetica – Direttiva 2006/32/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 10, paragrafo 1 – Informazioni relative alla fatturazione – Normativa nazionale secondo cui, in un immobile in condominio, la fatturazione relativa al consumo d’energia termica dell’impianto interno viene effettuata, per ogni singolo proprietario di un appartamento nell’immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento.
L’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, per effetto della quale i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teledistribuzione di calore sono tenuti a contribuire ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di fornitura del riscaldamento e non l’utilizzino nel loro appartamento.
L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, in un immobile detenuto in condominio, la fatturazione relativa al consumo d’energia termica dell’impianto interno venga effettuata, per i singoli proprietari degli appartamenti dell’immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Giustizia UE, 05 December 2019, n. .
Wednesday 11 December 2019
Condominio: l’atto di approvazione delle tabelle millesimali e quello di revisione non hanno natura negoziale.
Condominio - Approvazione delle tabelle millesimali - Revisione - Natura negoziale - Esclusione.
In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 2 c.c." (Cass. Sez. U., Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, Rv. 614401, successivamente confermata da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21950 del 25/09/2013, Rv. 629208 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018, Rv. 650789).
Ne deriva l’erroneità della statuizione del giudice di appello, che - confermando sul punto la decisione del tribunale - ha ravvisato la nullità delle delibere dell’assemblea condominiale con cui erano state ripartite tra i partecipanti al condominio le spese di conservazione e manutenzione della cosa comune, sul presupposto che la modifica della tabella millesimale impone l’unanimità dei partecipanti all’ente di gestione e non può essere adottata con deliberazione a maggioranza qualificata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 21 November 2019, n. 30392.
Friday 31 January 2020
Delibera di ripartizione delle spese condominiali e successiva delibera modificativa della precedente.
Condominio - Delibera di ripartizione delle spese condominiali - Successiva delibera modificativa della precedente - Sostituzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici. (Nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggetti tenuti a contribuire). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 21 November 2019, n. 30479.
Saturday 07 December 2019
Condominio: provvedimento possessorio a difesa da immissione di odori molesti.
Procedimento per la manutenzione del possesso - Condominio - Immissioni odorose moleste e violazione di regolamento di condominio - Applicabilità
Condominio - Procedimento per la manutenzione del possesso - Legittimazione dell’amministratore - Sussiste.
In caso di violazione del regolamento condominiale, che vieti lo svolgimento, nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, di attività comunque rumorose, moleste e maleodoranti, sono esperibili le azioni possessorie anche a difesa del possesso da attentati rapportabili ad immissioni di fumi, vapori ed odori (conf. Cass. 30 maggio 2005, n. 11382; Cass. 10 settembre 1997, n. 8829; Cass. 23 marzo 1996, n. 2604).
Sussiste la legittimazione attiva del Condominio ricorrente all’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione, trattandosi di azione volta alla conservazione di un bene comune (cortile) ed al rispetto del regolamento condominiale e, dunque, rientrante nelle attribuzioni dell’amministratore condominiale (art. 1130, nn. 1 e 4, c.c.). (Luca A. E. Ghiringhelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 20 November 2019.
Thursday 13 February 2020
Clausole del regolamento di condominio delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive.
Supercondominio - Clausole delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive - Opponibilità ai successivi acquirenti - Condizioni - Fondamento - Configurabilità come atto di liberalità - Esclusione - Ragioni.
Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L'attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell'art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 20 November 2019, n. 30246.
Wednesday 12 February 2020
Interesse del singolo condomino ad agire per contestare l’uso fatto della cosa comune.
Condominio - Modifica di parti comuni - Previsione regolamentare di preventiva delibera assembleare - Omessa autorizzazione - Ratifica delle attività realizzate da parte dell’assemblea - Ammissibilità - Condizioni - Interesse del singolo condomino ad agire per contestare l’uso fatto della cosa comune - Sussistenza.
Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il consenso preventivo dell'amministratore o dell'assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell'edificio, pur dovendosi riconoscere all'assemblea stessa, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare "ex post" le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria preventiva autorizzazione, resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell'autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l'assemblea. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 18 November 2019, n. 29924.
Tuesday 14 January 2020
Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo.
Fondo in comproprietà - Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento
Fondo in comproprietà - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie.
In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.
In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 14 November 2019, n. 29506.
Tuesday 10 December 2019
Locazioni: indennità per la perdita dell'avviamento e distribuzione delle esternalità positive.
Locazioni – Locazione commerciale – Indennità per la perdita dell'avviamento – Funzione – Distribuzione delle esternalità positive.
L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34, comma 1, della legge 392/1978 ha la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'«avviamento» (così la rubrica dell'art. 34 l. cit.), conseguente alla indisponibilità dei locali, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle utilità (o per meglio dire, esternalità positive), rimaste in capo al locatore in termini di incremento del valore locativo, su colui che ha contribuito a tale incremento di valore.
Si tratta di un sistema legale compensativo, analogo alle penalty rules, che prescinde dalla natura illecita o meno dell'attività compiuta da un soggetto economico, finalizzato ad allocare alcune delle esternalità positive (nella specie, l'incremento di valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività economica riconducibile al precedente conduttore) su chi ha concorso a incrementare quelle esternalità.
La distribuzione legale delle esternalità positive generatesi per effetto della locazione commerciale riguarda, tuttavia, le sole utilità arrecate all'immobile in termini di incremento del valore locativo per effetto dell'esercizio dell'attività commerciale nei locali dell'impresa. L'incremento di valore locativo di un bene immobile commerciale è dovuto, sostanzialmente, a due fattori, uno legato alla ubicazione e alla natura dei locali dell'impresa (di pertinenza del locatore), l'altro alla capacità dell'imprenditore di attrarre clientela, conseguente all'attività svolta dal conduttore. Entrambe si traducono nell'avviamento dell'impresa conduttrice, che è una qualità dell'azienda, ma il cui algoritmo deriva principalmente dalla combinazione di questi due fattori (ubicazione dei locali e capacità imprenditoriale), uno dei quali è ricollegabile all'attività imprenditoriale svolta dal conduttore, benché il risultato complessivo della combinazione dei due fattori rimanga in qualche modo incorporato nel valore locativo dei locali dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 12 November 2019, n. 29180.
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