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Thursday 17 September 2020
Controversia sulla titolarità dell'immobile locato e gravi motivi ostativi alla emanazione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c..
Locazione ad uso diverso – Sfratto per morosità – Opposizione conduttore – Controversia titolarità immobile – Accantonamento canoni locazione – Legittimità – Ordinanza non impugnabile rilascio – Gravi motivi.
Sono ravvisabili i gravi motivi ostativi all’emanazione dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. nella sussistenza di una controversia sulla titolarità dell’immobile, pendente tra il locatore e un soggetto terzo, che abbia indotto il conduttore opponente a sospendere il pagamento dei canoni collocandoli cautelativamente su un proprio deposito bancario in attesa della definizione di quella controversia (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 31 July 2020.
Tuesday 22 September 2020
Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c..
Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 28 July 2020, n. 15995.
Tuesday 20 October 2020
Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012.
Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012 – Corrispondente obbligo di rendiconto dell’amministratore – Condizioni – Onere della prova.
Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta – fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 28 July 2020, n. 15996.
Thursday 22 October 2020
Accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente.
Consegna dei prospetti contabili dal vecchio al nuovo amministratore - Accettazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Riconoscimento del debito del condominio verso il precedente amministratore per le anticipazioni documentate dalla situazione di cassa - Insussistenza - Fondamento.
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 23 July 2020, n. 15702.
Tuesday 15 September 2020
Covid-19, locazione ad uso commerciale e sfratto per morosità.
Locazione ad uso commerciale – Sfratto per morosità – Pagamento di alcuni canoni dopo l’intimazione – Mancato pagamento dei canoni per il periodo in cui è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività per il Covid-19 – Ordinanza di rilascio – Rigetto.
Costituisce grave motivo ostativo all’emanazione dell’ordinanza di rilascio il rilievo della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica sociale, laddove il conduttore intimato abbia corrisposto parte dei canoni intimati dopo la notifica dell’atto introduttivo, rimanendo moroso per altre mensilità in parte coincidenti con il periodo di tempo nel quale è stata disposta la chiusura di molte attività economiche. (Sabino Rascio) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 15 July 2020.
Thursday 24 September 2020
Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea - Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie.
L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 08 July 2020, n. 14300.
Tuesday 21 July 2020
Locazione: inutilizzabilità totale o parziale del bene e sospensione del canone.
Locazione - Realizzazione esecutiva del sinallagma - Detenzione della cosa locata - Sospensione totale o parziale del canone.
L'importanza della prestazione, per così dire, permanente del locatore, ovvero la detenzione dell'immobile da parte del conduttore che è derivata dalla consegna, non è sufficiente per compiere e cristallizzare la realizzazione esecutiva del sinallagma, ovvero per escludere definitivamente la sussistenza di buona fede oggettiva nella reazione sospensiva del conduttore alle inadempienze del locatore rispetto alle ulteriori sue obbligazioni.
E se, allora, la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone nel caso in cui l'inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore, qualora invece sussista ancora un grado di utilizzabilità dell'immobile locato, ovvero una "quota" di adempimento del locatore, il conduttore potrà sospendere in proporzione il versamento del canone, applicandosi quindi integralmente l'art. 1460 e seguendo, per effettuarne nel concreto la corretta applicazione, il parametro posto nel comma 2 dell'articolo, ove lo si evince a contrario: se non corrisponde alla buona fede oggettiva sospendere l'adempimento nel caso in cui l'inadempimento o l'adempimento inesatto di controparte "avuto riguardo alle circostanze" non giustifichi la sospensione, viceversa la sospensione è corrispondente alla buona fede oggettiva quando "avuto riguardo alle circostanze" l'inadempimento o l'adempimento inesatto del locatore è tale da giustificare il rifiuto di adempimento del conduttore. E in questo raffronto sintonizzante non può non venire inclusa pure la sospensione parziale - quindi la determinazione proporzionale del quantum del canone sospeso -, proprio perchè (cfr. art. 1218 c.c.) si tratta di una reazione che deve essere il consequenziale riverbero non solo di un inadempimento, ma - come il più delle volte è configurabile nel contratto locatizio quando l'eccipiente è il conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile - anche di un adempimento inesatto (exceptio non rite adimpleti contractus). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 22 June 2020, n. 12103.
Tuesday 06 October 2020
Opere su parti comuni realizzate sull’ultimo piano di un edificio.
Opere su parti comuni realizzate sull’ultimo piano – Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche – Differenze – Disciplina applicabile.
Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 15 June 2020, n. 11490.
Thursday 08 October 2020
Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali.
Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali - Attribuzione dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.
Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 08 June 2020, n. 10846.
Wednesday 10 June 2020
Covid-19 e affitto di azienda: inibito al locatore l’incasso dei titoli dati in garanzia.
Covid-19 – Locazione commerciale – Ordine di chiusura dei locali affittati – Canone garantito da titoli cambiari – Ordine di astensione dalla presentazione all’incasso.
Può essere accolta la domanda, proposta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con la quale il conduttore chiede che sia inibito al locatore l’incasso di titoli cambiari ricevuti in garanzia del pagamento del canone laddove l’impossibilità di pagamento del medesimo sia riconducibile alle misure restrittive disposte per il contenimento del virus Covid-19 concretatesi, nel caso di specie, nell’ordine di chiusura dell’attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Genova, 01 June 2020.
Saturday 20 June 2020
Affitto di azienda e COVID-19: Parziale e temporanea impossibilità della prestazione di consentire l’uso dei locali secondo la destinazione dedotta in contratto.
Locazione – Affitto di azienda – Emergenza COVID-19 – Obbligo di pagamento dei canoni – Parziale e temporanea impossibilità della prestazione di consentire l’uso dei locali per la destinazione dedotta in contratto.
L’art. 91, comma 1, del decreto c.d. Cura Italia del 17 marzo 2020, nella parte in cui prevede una “esclusione di responsabilità del debitore” incide sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal tardivo o mancato adempimento, ma non lo libera dai propri obblighi contrattuali.
Nell’ambito di un rapporto di locazione, la citata norma non consente dunque di incidere sull’obbligazione di pagamento del canone nell’ipotesi in cui il conduttore sia stato costretto a sospendere l’attività d’impresa, soluzione che può invece essere reperita nel combinato disposto degli artt. 1256 c.c. e 1464 c.c..
In tal caso ricorre difatti una ipotesi di impossibilità della prestazione della pare affittante che si caratterizza per essere:
a) parziale, laddove la prestazione del locatore è divenuta impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittuario l’esercizio del diritto a svolgere l’attività, ma è rimasta possibile quanto alla concessione del diritto di fruire dei locali per altri usi;
b) temporanea perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda affittato per la vendita al dettaglio è stata limitata per il periodo durante il quale le autorità hanno impedito lo svolgimento dell’attività per far fronte all’emergenza COVID-19. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 29 May 2020.
Saturday 13 June 2020
Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale e successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto.
Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni.
Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 26 May 2020, n. 9692.
Tuesday 23 June 2020
La mancata consegna dell'immobile locato da parte del locatore esclude l'obbligo del conduttore di pagare il canone.
Locazione - Omessa consegna del bene da parte del locatore - Obbligo del conduttore di pagare il canone - Esclusione - Facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva o per la risoluzione - Irrilevanza.
La mancata consegna dell'immobile locato da parte del locatore esclude l'obbligo del conduttore di pagare il canone, senza che assuma rilievo la facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva del bene o per la risoluzione del contratto. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 26 May 2020, n. 9666.
Tuesday 02 June 2020
Condominio: condizioni per il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato.
Condominio – Distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato – Condizioni – Favor per il distacco.
Le condizioni per il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato, vanno ravvisate, secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso.
Inoltre, l’ordinamento ha mostrato di privilegiare un favor per il distacco dall’impianto centralizzato, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico e, nei nuovi edifici, ha previsto l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli impianti individuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 21 May 2020, n. 9387.
Wednesday 20 May 2020
Covid-19 e locazione: inibitoria all’incasso di titoli consegnati in garanzia al locatore.
Procedimento cautelare – Tutela ex art. 700 c.p.c. – Contratto di locazione ad uso diverso – Pagamento dei canoni – Titoli a garanzia – Chiusura temporanea dell’attività imprenditoriale del conduttore a causa del Covid-19 – Inibitoria all’incasso – Ammissibilità – Fondatezza.
Sussiste il fumus boni juris dell’istanza cautelare di urgenza con cui il conduttore di immobile ad uso commerciale chiede che venga inibito al locatore di porre all’incasso gli assegni bancari rilasciati in garanzia del puntuale e regolare pagamento dei canoni di locazione, sul presupposto della impossibilità al pagamento in conseguenza della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid-19. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 12 May 2020.
Wednesday 03 June 2020
Cessione in godimento del lastrico solare per ripetitore: le Sezioni Unite dettano le regole.
Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l'installazione di infrastrutture ed impianti - Natura dello schema negoziale - Contratto ad effetti reali o ad effetti personali - Interpretazione - Necessità - Riconducibilità al contratto costitutivo di un diritto di superficie ovvero ad un contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale - Disciplina applicabile.
Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.
Qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini.
Qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 30 April 2020, n. 8434.
Thursday 16 April 2020
Riparto della spesa del riscaldamento nel condominio: criteri di determinazione.
Condominio – Riscaldamento – Riparto della spesa – Delibera condominiale.
In ambito condominiale, in tema di riparto delle spese del riscaldamento, la maggiore esposizione dell’immobile nel condominio, rispetto a quelli invece posti in piani superiori al primo e comunque non ultimi piani, non può essere addebitata al condominio.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014 che ha introdotto l’obbligo per i condomini di dotarsi sugli impianti termici centralizzati di un sistema di contabilizzazione e termoregolazione di calore, il riparto non può che avvenire in base alle norme UNI 10200. A nulla rilevano precedenti delibere di un criterio riparto della spesa del riscaldamento approvate dall’assemblea prima dell’entrata in vigore del D. Lgs citato. (Giuseppe Ayroldi) (riproduzione riservata)
Tribunale Brescia, 08 April 2020.
Wednesday 29 April 2020
Locazione e ripartizione degli oneri delle riparazioni.
Locazione - Affitto - Riparazioni - Regolamento negoziale degli oneri di riparazione - Legittimità - Inderogabilità dell'art. 1621 c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratto d'affitto, la "ratio" sottesa all'art. 1621 c.c. è quella di colmare eventuali carenze del regolamento negoziale in ordine alla ripartizione degli oneri delle riparazioni, sicché la predetta disposizione ha carattere dispositivo e può essere derogata convenzionalmente, non ostando a ciò alcun pubblico interesse. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 27 March 2020, n. 7574.
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