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Friday 19 February 2021
Fondo patrimoniale: la Cassazione riepiloga i principi che regolano l’istituto e gli oneri probatori in capo al creditore e al debitore che proponga opposizione all’esecuzione.
Fondo patrimoniale – Vincolo di destinazione – Espropriazione forzata – Onere della prova.
Poiché l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea.
Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 08 February 2021, n. 2904.
Friday 19 February 2021
Qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la prescrizione è regolata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto.
Prescrizione - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato - Estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Diritto al risarcimento - Termine prescrizionale applicabile e decorrenza - Ambito di applicazione.
L'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 04 February 2021, n. 2694.
Tuesday 09 February 2021
Effetti del concordato preventivo sulla prescrizione dei crediti.
Concordato preventivo – Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione.
Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti di debitore ammesso al concordato preventivo decorre da quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Claudia Balestrazzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 February 2021.
Wednesday 17 February 2021
L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto.
Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità.
L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 02 February 2021, n. 2316.
Tuesday 02 February 2021
Azione possessoria di reintegrazione e manutenzione nel possesso, distinzione e termine di decadenza.
Azione di reintegrazione e manutenzione nel possesso – Termine di decadenza – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Plurimi atti lesivi del possesso – Decorrenza del termine di decadenza – Onere della prova della tempestività dell’azione
Azione di manutenzione nel possesso – Molestia di diritto.
L’azione di reintegrazione deve essere proposta entro un anno dal compimento dello spoglio, mentre l’azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dall’inizio dell’attività molestatrice.
Tali termini sono termini di decadenza e, pertanto, non soggetti alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione e, inoltre, sono termini di natura sostanziale, nel senso che il loro inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto; pertanto, esso non è rilevabile d’ufficio.
In presenza di una pluralità di atti lesivi del possesso la lesione (spoglio o molestia) è unica se gli atti successivi al primo sono a questo connessi (soggettivamente e oggettivamente) in modo tale da costituirne la semplice continuazione. In tal caso il termine di decadenza decorre dal primo atto, diversamente il termine di decadenza decorre ex novo per ciascuno di essi.
Una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l’ultrannualità dell’azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell’azione o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine.
La molestia del possesso può essere anche di diritto, e in tal senso è molestia il compimento di atti giuridici volti a ostacolare o impedire l’esercizio del possesso quali ingiunzioni, opposizioni, diffide. (Alessandro Del Borrello) (Michele D'Ardes) (riproduzione riservata)
Tribunale Lanciano, 27 January 2021.
Wednesday 17 February 2021
Vendita di cose mobili da trasportare e decorrenza del termine per la denuncia dei vizi.
Vendita - Consegna - Di cosa da trasportare - Specificazione - Vizi e difetti - Decorrenza - Onere di diligenza a carico del compratore - Sussistenza.
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 26 January 2021, n. 1616.
Tuesday 26 January 2021
Sospesa l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020 n. 11 in tema di Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria - Deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività - Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività formative delle scuole dell'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università - Disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell' assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti - Poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da Covid-19 - Previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione - Poteri di intervento del Presidente della Regione - Previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite. Previsione che il mancato rispetto delle misure è sanzionato secondo l'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Costituzione di un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 - Compiti - Compito di promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori di interessi.
omissis
che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris (ordinanza n. 107 del 2010);
che infatti la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.;
che sussiste altresì «il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico» nonché «il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35 della legge n. 87 del 1953);
che difatti la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate;
che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione;
che i limiti propri dell’esame che è possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata;
che, pertanto, l’efficacia dell’intera legge reg. Valle D’Aosta n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è già fissata per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2021.
Visti gli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.La Corte Costituzionale ha sospeso l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 14 January 2021, n. 4.
Saturday 06 February 2021
Frazionamento di terreno a scopo edificatorio e limitazioni a carico degli acquirenti.
Servitù – Frazionamento di un terreno a scopo edificatorio – Limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene – Natura – Servitù reciproche – Conseguenze – Fattispecie.
Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 14 January 2021, n. 524.
Tuesday 09 February 2021
Applicabilità del codice del consumo al preliminare di vendita di beni immobili.
Codice del consumo – Applicabilità al preliminare di vendita di beni immobili – Fondamento – Richiamo convenzionale alla disciplina posta dal d.lgs. n. 122 del 2015 – Interferenza – Esclusione.
Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 14 January 2021, n. 497.
Friday 29 January 2021
Più donazioni coeve e criterio cronologico di riduzione.
Donazione - Riduzione - Criterio cronologico di cui all'art. 559 c.c. - Applicabilità alle donazioni coeve per le quali non sia possibile stabilire l'anteriorità - Esclusione - Conseguenze.
Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 30 December 2020, n. 29924.
Thursday 21 January 2021
Quando il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione.
Prescrizione civile - Interruzione - Atto di riconoscimento - Soggetto legittimato - Riconoscimento proveniente da un terzo - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Condizioni.
Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 18 December 2020, n. 29101.
Thursday 31 December 2020
Preclusa la creazione di un diritto reale di uso esclusivo sulle parti comuni.
Condominio negli edifici – Parti comuni dell’edificio – Titolo di fonte negoziale costitutivo di un diritto di c.d. uso esclusivo – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 December 2020, n. 28972.
Wednesday 20 January 2021
Donazione modale e risoluzione per inadempimento dell'onere.
Donazione modale - Risoluzione per inadempimento dell'onere - Clausola risolutiva espressa - Inapplicabilità - Fondamento.
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 17 December 2020, n. 28993.
Saturday 23 January 2021
Il diritto reale di uso esclusivo ha effetti solo obbligatori.
Diritti reali - Diritto reale di uso esclusivo - Su una porzione di cortile condominiale – figura atipica di diritto reale - Effetti.
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 December 2020, n. 28972.
Tuesday 29 December 2020
Ripetibilità dell'addizionale sulle accise applicate sulla fornitura dell’energia elettrica.
Azione di ripetizione della addizionale sulla accisa applicata ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ex art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - Giurisdizione dell’AGO nei rapporti tra cliente finale e fornitore - Sussistenza
Legittimità della predetta addizionale - Assenza di una finalità specifica - Violazione del diritto eurounitario - Sussistenza
Azione di ripetizione dal fornitore alla Amministrazione finanziaria - Giurisdizione del Giudice Tributario - Sussistenza
Necessità per il fornitore di ottenere una sentenza sfavorevole contro il consumatore finale per ottenere il rimborso ex art. 14 TUA in relazione all’art 56 TUA dall’Amministrazione - Sussistenza.
Quando il cliente finale agisca in ripetizione contro il proprio fornitore per ottenere la restituzione della addizionale sulla accisa applicata alla fornitura della corrente elettrica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione è illegittima l'addizionale prevista dall'art. 6 comma 2 della L. 511/1988 in assenza di una finalità specifica di tale addizionale e che si risolva quindi in una imposta destinata ad alimentare la fiscalità generale indistinta.
Diversamente dalla domanda rivolta dal cliente al fornitore, la domanda di rimborso rivolta dal fornitore all'Amministrazione finanziaria finalizzata ad essere rimborsato di quanto restituito al cliente a seguito di soccombenza appartiene alla cognizione del giudice tributario.
Al fine di ottenere il rimborso di quanto restituito al cliente finale, il fornitore, prima di poter richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA in relazione all'art. 56 TUA all'Amministrazione finanziaria, deve previamente risultare soccombente nel giudizio azionato dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 16 December 2020.
Thursday 14 January 2021
Rapporti di vicinato e distanze legali: distinzione tra 'ricostruzione' e 'nuova costruzione'.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Manufatto che presenti una riduzione della volumetria - Nuova costruzione - Esclusione - Ricostruzione - Configurabilità - Conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) -, è ravvisabile una "ricostruzione", quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio; è ravvisabile, viceversa, una "nuova costruzione", quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all'ipotesi di "nuova costruzione" è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell'art. 873 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha qualificato come "ricostruzione" un manufatto - nella specie una tettoia-veranda - che presentava, rispetto a quello preesistente, un decremento della superficie, tanto da determinare un aumento del distacco dal confine di 40 cm). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 15 December 2020, n. 28612.
Friday 15 January 2021
Legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla.
Successioni "mortis causa" - Conferma od esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Legatario con riferimento al testamento che lo gratifica - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 15 December 2020, n. 28602.
Thursday 24 December 2020
I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione.
Obbligazioni - Remissione del debito - Volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco - Crediti di società commerciale estinta.
La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 14 December 2020, n. 28439.
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