Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2585 - pubb. 22/11/2010

Fallimento, data certa del libro dei beni in locazione finanziaria e prova della proprietà

Appello Venezia, 07 Aprile 2010. Est. Taglialatela.


Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.



Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Cavazzana


Massimario, art. 72quater l. fall.


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