Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23569 - pubb. 08/05/2020

Covid-19: modalità alternative di risoluzione delle controversie e sollecito ai difensori delle parti a riferire sulla definizione transattiva della lite

Tribunale Bologna, 07 Marzo 2020. Est. Costanzo.


Processo civile – Emergenza Covid-19 – Modalità alternative di risoluzione delle controversie – Sollecito ai difensori delle parti a riferire sulla definizione transattiva della lite



L’epidemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 consiglia di:
-ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, anche facendo ricorso a modalità alternative di risoluzione delle controversie;
-razionalizzare il ruolo, stabilendo i casi nei quali è necessario tenere udienza (in orari differenziati), valutare le priorità, individuare le cause per le quali si prospetta come probabile un’istruttoria e verificare quali siano quelle nelle quali, invece, le parti hanno trovato un accordo;
-ai fini di una corretta gestione dell’agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori è opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico.

[Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto necessario invitare le parti a comunicare con la massima tempestività e chiarezza se abbiano trovato un accordo per definire la controversia ed ha indicato varie modalità di estinzione del processo:
-ove le parti avessero già perfezionato – o addirittura attuato - un accordo stragiudiziale, il giudice, su richiesta concorde delle parti e anche prima dell’udienza, potrà con ordinanza dichiarare cessata la materia del contendere
-qualora le parti optino per la rinuncia agli atti con reciproca accettazione, il giudice potrà dichiarare l’estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., senza necessità di far comparire i difensori all’udienza già fissata;
-se invece le parti dovessero optare per la forma della conciliazione giudiziale (con necessaria comparizione delle parti o di loro procuratori speciali e dei difensori davanti al giudice), i difensori stessi ne faranno congiunta ed espressa richiesta e il giudice fisserà l’udienza nei tempi opportuni anche alle luce delle disposizioni in atto e di quelle attese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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