Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20079 - pubb. 03/07/2018

Sulla compatibilità della qualità di Amministratore di società di capitali con quella di lavoratore dipendente - 1

Tribunale Bologna, 01 Marzo 2018. Est. Silvia Romagnoli.


Fallimento – Credito da lavoro dipendente – Compatibilità della qualità di amministratore di società di capitali con quella di lavoratore subordinato – Ammissione



L’amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore. (Emanuela Calamia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuela Calamia


TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

IMPRESA, FALLIMENTO

Causa n.7742/2017 R.G.

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. magistrati

Dr. Fabio FLORINI Presidente

Dr.ssa Anna Maria ROSSI Giudice

Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI Giudice est.

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.

proposta da: L. A. (Avv. Sido Bonfatti)

nei confronti di:

F. L. S.p.a. (Avv. Luigi Andrea Cosattini)

letti gli atti e sentito il giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L. A. si insinuava al passivo del fallimento L. S.P.A. per l’importo di € 8.417,76 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. per la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2016, nonché per l’importo di € 8.123,67 in prededuzione per la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2016 in costanza di concordato preventivo, quale dipendente con qualifica di impiegata di primo livello e la mansione di responsabile di stabilimento.

Con stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.4.2017 il credito veniva in toto escluso con la seguente motivazione “in quanto si ritiene che nel rapporto intercorso tra l’istante e la L. SpA non sussistano i requisiti della subordinazione gerarchica e che quindi debba essere disconosciuta la natura di lavoro dipendente del rapporto intercorso”.

Nella presente sede la L. si oppone ex art. 98 L.F., insistendo per l’accoglimento della domanda come originariamente proposta.

Il fallimento si è costituito rilevando che la L. è sempre stata, oltre che-formalmente-dipendente, anche socia insieme alla sorella e alla madre, ricopriva la carica di Vice-presidente ed amministratore delegato con potere di gestione dei rapporti di lavoro subordinato senza essere soggetta a direzione o controllo da parte del CdA, non aveva mai svolto attività di lavoro in regime di subordinazione gerarchica ma solo attività relative al rapporto organico e riceveva retribuzione di gran lunga eccedente quella prevista dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento, nonché che la prova del vincolo di subordinazione era a carico del lavoratore.

L’opposizione è fondata per i seguenti motivi.

La L. è stata assunta dalla A. L. & C. sas (poi L. spa) nel 2002 quale responsabile di stabilimento addetta alla direzione stilistica ed alla produzione; l’impresa, a vocazione familiare, nasce nel 2002 come società di persone (A. L. & C sas) e nel 2004, per effetto dell’affitto di azienda, diviene s.p.a. (poi fallita) ed è da sempre stata partecipata dai componenti della famiglia (anche per il tramite di A. L. srl).

L’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’esercizio delle relative mansioni sin dal 2002, documenti in atti (lettera di assunzione, buste paga e CUD) e dagli adempimenti previdenziali e contributivi del datore di lavoro (estratti contributivi) non può essere messo in discussione dalla procedura per il solo fatto che la L. è stata componente CdA con delega al personale dall’ottobre 2013 (cfr. visura storica CCIAA doc.22 ricorrente).

In particolare, risulta che l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato è stata dichiarata agli enti dalla stessa procedura che ha sottoscritto il CUD 2017 (doc.10 ricorrente) attestando le retribuzioni complessivamente corrisposte, comprese quelle per cui è causa.

Reputa, in sostanza, il collegio che l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’espletamento effettivo delle mansioni per cui è stato costituito non possa revocarsi in dubbio, in virtù della documentazione prodotta comprovante il rapporto e delle caratteristiche dell’impresa come descritte.

Né il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la contemporanea qualità di amministratore di una società di capitali: l’amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2004, n.21759).

Nella fattispecie, la L., da sempre componente del CdA, ha ricevuto la delega al personale nell’ottobre del 2013, ma deve ritenersi che sin dal lontano 2002 abbia svolto le proprie mansioni lavorative per le quali venne assunta nell’impresa di famiglia; la compresenza di un organo collegiale (CdA) depone inoltre per la conservazione del potere di gestione e rappresentanza in capo al collegio e non al singolo componente.

Sulle somme dovute sono da riconoscersi la rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex art. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.

Spese di giudizio integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso.

 

P.Q.M.

ACCOGLIE l’opposizione e per l’effetto

AMMETTE

L’opponente L. A. al passivo del F. L. S.P.A.

·         per la somma di € 8.417,76 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) con privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.

·         per la somma di € 8.123,67 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) in prededuzione, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto

DISPONE che il curatore del fallimento provveda alla conseguente modifica dello stato passivo

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in camera di consiglio dell’1.3.2018.