Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12156 - pubb. 26/02/2015

La compensazione non autorizzata tra crediti anteriori alla procedura e crediti sorti successivamente è un atto in frode ai creditori

Tribunale Venezia, 06 Febbraio 2014. Est. Fidanzia.


Concordato preventivo - Atti in frode - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Autorizzazione - Presupposti - Sindacato del tribunale - Esclusione

Concordato preventivo - Compensazione tra crediti sorti anteriormente e crediti realizzati in corso di procedura - Autorizzazione - Necessità



Il pagamento effettuato nel corso della procedura di concordato preventivo di crediti sorti anteriormente senza la previa autorizzazione del tribunale costituisce atto in frode ai creditori e ciò indipendentemente dal fatto che lo stesso venga eseguito con l'intento di frodare i creditori, poiché il legislatore ha ritenuto di presumere ed essere implicita la frode nel pagamento di un credito pregresso al di fuori delle ipotesi consentite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 182 quinquies L.F. nonostante richieda, per il pagamento di crediti anteriori, l'autorizzazione del giudice delegato, non lascia a questi alcun margine di discrezionalità per valutare in concreto in quali casi detto pagamento sia autorizzabile, avendo il legislatore stabilito a monte i presupposti sostanziali che consentono il rilascio dell'autorizzazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce atto in frode, al pari del pagamento non autorizzato di crediti anteriori alla procedura, la compensazione dei debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Carlini


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
Pagamento di crediti anteriori
Pagamenti non autorizzati
Compensazione
Compensazione (182-quinquies)


 


Testo Integrale