Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11253 - pubb. 25/09/2014

Credito fondiario, scadenza ventennale dell’ipoteca e necessità della rinnovazione prima della scadenza

Tribunale Venezia, 18 Febbraio 2014. Est. Fidanzia.


Credito fondiario - Ipoteca - Rinnovazione - Necessità - Interpretazione della locuzione “in ogni tempo” di cui all’articolo 4 del d.p.r. n. 7 del 1976



L’iscrizione ipotecaria del creditore fondiario conserva effetto per soli ventianni, con la conseguenza che tale effetto viene meno se l’ipoteca non viene tempestivamente rinnovata prima della scadenza. All’espressione “in ogni tempo” contenuta nell’articolo 4 del d.p.r. n. 7 del 1976 non può, infatti, essere attribuito il significato che il creditore fondiario non è soggetto all’applicazione dell’articolo 2847 c.c. quanto che lo stesso, dopo la scadenza del termine ventennale dell’iscrizione ipotecaria, non è tenuto, come gli altri creditori, all’osservanza delle formalità di cui all’articolo 2839 c.c. per l’iscrizione della nuova ipoteca (nuove esibizione del titolo costitutivo insieme ad una nota in doppio originale contenente tutti gli elementi indicati ai numeri da 1 a 7), essendo sufficiente - ai fini della rinnovazione ma nei termini sopra esposti - che presenti una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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