Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27396 - pubb. 31/05/2022

Misure di prevenzione, sorveglianza speciale per persone dedite a reati contro sanità e sicurezza pubblica e rilevanza degli intervalli di tempo tra i reati

Appello Bari, 28 Aprile 2022. Pres. Grillo. Est. Gaeta.


Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale per persone dedite a reati contro sanità e sicurezza pubblica - Rilevanza degli intervalli di tempo tra i reati



"A differenza della misura di prevenzione prevista dall'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/11, la cui applicazione richiede da parte del proposto l'adozione di un vero e proprio modo di vita improntato anche solo per periodi di tempo delimitati al vivere in tutto o in parte con i proventi di delitti, la misura prevista dall'art. 1 lett. c) richiede la mera dedizione alla commissione dei reati ivi indicati, che può ravvisarsi ogni qual volta le condotte criminose, pur senza integrare un vero e proprio modo di vita, risultino non saltuarie né occasionali. Pertanto non è di per sé ostativo all'applicazione di tale misura il notevole intervallo di tempo tra i reati". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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