Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26331 - pubb. 23/12/2021

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva deve avvenire nella medesima forma del giudizio di merito

Cassazione civile, sez. III, 03 Dicembre 2021, n. 38323. Pres. Vivaldi. Est. Tatangelo.


Esecuzione forzata – Opposizione – Riassunzione – Modalità



L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c.; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto

Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria promosso da Y.F. nei confronti di P.N. nonché X. , C. e Y.S. , i convenuti hanno impugnato l'aggiudicazione di uno degli immobili in comunione, disposta in favore di Y. e D.P. , proponendo, tra l'altro, opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento di detto immobile. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento. Con sentenza n. 18185 in data 29 luglio 2013, questa Corte, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dai D. avverso la predetta sentenza, con rinvio al Tribunale di Napoli. La riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da parte della P. e dei Y. è stata ritenuta tardiva dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c. Ricorrono la P. , nonché X. , C. e Y.S. , sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso i D. . Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Motivi

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 392,393 c.p.c., art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c.". Il ricorso è infondato. Dopo la cassazione con rinvio della originaria sentenza del Tribunale di Napoli, la riassunzione del giudizio è avvenuta con ricorso, depositato tempestivamente, ma notificato tardivamente, rispetto al termine di cui all'art. 392 c.p.c.. Il tribunale l'ha ritenuta tardiva, sul presupposto che dovesse avvenire con citazione, in applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa stessa Corte, secondo cui l'errore della parte nella scelta del modello dell'atto di introduzione o riassunzione del giudizio, o di una sua fase, produce una mera irregolarità ed è comunque oggetto di sanatoria, in base al principio generale di conservazione degli atti processuali, allorché esso contenga tutti i requisiti di forma e contenuto necessari per il raggiungimento dello scopo, ma il rispetto di eventuali termini di decadenza è assicurato solo dalla attivazione (o riattivazione) del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello di atto effettivamente da porre in essere, con la conseguenza che, ove la introduzione/riassunzione del giudizio avvenga con ricorso, invece che con atto di citazione, rileva a tale ultimo fine la data di notificazione dell'atto e non il suo deposito in cancelleria, e viceversa (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 25/02/2009, Rv. 606943 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5777 del 12/04/2012, Rv. 622312 - 01; Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013, Rv. 627418 - 01; Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013, Rv. 627462 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 10/10/2014, Rv. 632849 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2490 del 08/02/2016, Rv. 639070 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 403 del 10/01/2019, Rv. 652669 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24379 del 30/09/2019, Rv. 655255 - 01). I ricorrenti non contestano specificamente i principi di diritto sopra esposti, cui peraltro la Corte ritiene debba darsi piena continuità, ma sostengono che, trattandosi di opposizione esecutiva, la riassunzione doveva ritenersi correttamente effettuata con ricorso invece che con atto di citazione. Tale ultimo assunto è manifestamente infondato. In primo luogo, è lo stesso espresso disposto dell'art. 392 c.p.c., comma 2, che prevede che la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio debba essere effettuata con atto di citazione. In ogni caso, secondo l'indirizzo costante di questa Corte che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare - l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena delle opposizioni esecutive, ai sensi degli art. 616 e 618 c.p.c., deve avvenire con atto di citazione, salvi i casi (nella specie non ricorrenti) di applicabilità di un rito speciale, in ragione della materia sottostante, che preveda il ricorso come atto introduttivo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018, Rv. 651973 - 01: "a norma dell'art. 618 c.p.c., comma 2 - nel testo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice"; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5809 del 09/03/2018, Rv. 648347 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32708 del 12/12/2019, Rv. 656346 - 01). Non possono sussistere dubbi sul fatto che oggetto della riassunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sia proprio, ed esclusivamente, il giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione. Non può, infatti, certamente ritenersi che possa o debba avere luogo nuovamente la relativa fase sommaria, la quale va effettivamente introdotta con ricorso depositato nel processo esecutivo pendente, diretto al giudice dell'esecuzione, ma che comunque si svolge davanti a tale ultimo giudice, non potendo essa mai avere luogo davanti al giudice della cognizione. La indicata fase sommaria è del resto da ritenersi definita dopo la pronuncia degli eventuali provvedimenti cautelari da parte del giudice dell'esecuzione e l'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena (e/o, comunque, a seguito di tale instaurazione). Non possono pertanto sorgere dubbi sul fatto che la riassunzione debba avere luogo, di regola, con atto di citazione e non con ricorso, fatta salva esclusivamente l'applicabilità di un rito speciale, in ragione della materia oggetto dell'opposizione, che preveda il ricorso come atto introduttivo, come ad esempio in caso di opposizioni nella materia del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c. (ipotesi, come già rilevato, nella specie non ricorrente). La decisione impugnata deve quindi ritenersi aver fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: "l'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615,617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616,618 e 618 bis c.p.c.; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392 c.p.c., comma 1". Nella specie è pacifico che la riassunzione, dopo la cassazione della sentenza di merito, è avvenuta con ricorso, depositato tempestivamente, ma notificato tardivamente, rispetto al termine di cui all'art. 392 c.p.c.. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

 

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.