Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23926 - pubb. 11/01/2020

Fallimento, poteri officiosi d'indagine e ricavi lordi

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2013, n. 13643. Pres. Vitrone. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Mancanza di elementi utili forniti dal curatore per carenza di documentazione - Impossibilità di esercizio del potere officioso - Sussistenza



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il potere del tribunale di eseguire accertamenti d'ufficio - fondato sulle previsioni dell'art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., che consente di utilizzare il dato dei ricavi lordi "in qualunque modo risulti", nonché sugli artt. 15, quarto comma e 18, primo comma, legge fall., laddove consentono la richiesta di iformazioni e l'assunzione d'ufficio dei mezzi di prova necessari - è finalizzato a colmare lacune probatorie dell'interessato, dovendo, pertanto, essere limitato ai fatti dallo stesso dedotti quali allegazioni difensive. Ne consegue che, trattandosi di un potere di supplenza, esso non può essere esercitato, allorché il curatore fallimentare non sia stato in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione dei ricavi lordi per carenza di documentazione. (massima ufficiale)


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