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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23856 - pubb. 14/07/2020.

Rigetto istanza di vendita imputabile al creditore procedente ed effetti sulla prescrizione


Tribunale di Napoli Nord, 02 Luglio 2020. Pres. Paola Caserta. Est. Cirma.

Rigetto Istanza di vendita imputabile al creditore procedente – Effetto interruttivo istantaneo della prescrizione – Ammissibilità

Mancata trascrizione dell’accettazione dell’eredità – Condotta ascrivibile al creditore procedente – Ammissibilità

Riconoscimento del debito – Proposta per comporre bonariamente la lite – Atto idoneo all’interruzione della prescrizione – Esclusione

Proposta transattiva proveniente da un solo coerede – Riparto dei debiti ereditari – Solidarietà – Esclusione


Nel caso in cui l’istanza di vendita viene respinta per un comportamento ascrivibile al creditore procedente l’effetto interruttivo della prescrizione è istantaneo e non permanente.
E’ onere del creditore procedente, produrre il provvedimento con cui è stata respinta una precedente l’istanza di vendita, afferente ad una procedura che ha ad oggetto il medesimo immobile staggito in seno all’espropriazione, nella quale è stata sollevata l’eccezione di prescrizione.

E’ onere del creditore procedente, provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, perché in mancanza la procedura esecutiva non può che arrestarsi.

Non costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione, una proposta contenente delle trattative per comporre bonariamente una lite, quando dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, non appaia una chiara volontà di riconoscere il debito.

La proposta transattiva proveniente da uno solo dei coeredi, genera un eventuale riconoscimento del debito solo nei confronti dell’autore della proposta, non estendendosi agli altri coeredi in virtù del disposto di cui all’art. 752 c.c., considerato che l’obbligazione degli eredi non è solidale ma parziaria. (Antonio De Piano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio De Piano



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