Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23834 - pubb. 09/07/2020

Autofallimento omisso medio nell’era Covid-19

Tribunale Bergamo, 24 Giugno 2020. Pres., est. Laura De Simone.


Concordato preventivo omologato - Fase esecutiva - Fallimento dichiarato omisso medio su istanza dello stesso imprenditore - Ammissibilità

Concordato preventivo omologato - Fase esecutiva - Fallimento dichiarato su istanza dello stesso imprenditore - Finanza esterna prevista nel piano inidonea a elidere l'insolvenza - Ammissibilità

Concordato preventivo omologato - Fase esecutiva - Fallimento dichiarato su istanza dello stesso imprenditore - Insolvenza indipendente dall'epidemia da Covid-19 - Ammissibilità



È ammissibile l'istanza di fallimento proposta dall'imprenditore, che si trova nella fase esecutiva del concordato preventivo omologato, quando l'insolvenza deriva dall'irrealizzabilità del piano concordatario omologato, senza che sia necessaria la previa risoluzione del concordato.

Per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore in concordato omologato, deve accertarsi che l’insolvenza attenga all’impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario anche tenuto conto dell'apporto previsto di finanza esterna.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come convertito con modificazioni da L. 5 giugno 2020 n. 40, è procedibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dall’imprenditore in proprio che si trovi in concordato preventivo omologato quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia da COVID-19. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


IL TRIBUNALE DI BERGAMO

 

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente est.

dott. Elena Gelato - Giudice

dott. Bruno Gian Pio Conca - Giudice

nel giudizio n. 134 /2020 ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso in proprio da

E.F. S.a.s. di V. R. e G., nonché in proprio, G. V.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da E.F. S.a.s. di V. R. e G., nonché in proprio dai soci accomandatari G. V. R. V. per la dichiarazione di fallimento della società e dei soci medesimi;

rilevato che la società debitrice è stata ammessa al concordato preventivo il 10.10.2016, proposto nella forma del concordato in continuità aziendale diretta; il concordato è stato omologato con provvedimento depositato il 13.7.2017 ed attualmente è in fase di esecuzione con termine ultimo per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie al 30.6.2022;

osservato che dalle più recenti relazioni del Commissario giudiziale, ed in particolare dall’ultima del 27.2.2020, si evince l’impossibilità di raggiungimento dei risultati previsti dal piano industriale in continuità aziendale a suo tempo elaborato con conseguenziale irrealizzabilità degli obiettivi del piano concordatario omologato, che ha cessato di essere adempiuto già a far tempo dal 31.12.2019;

tenuto conto che già Cass. n.17703/17 (e in conformità Cass.n.29632/17, Cass.n.26002/18) ha affermato il condivisibile principio per cui il creditore può chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se in concordato omologato, atteso che l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell’art. 6 l.fall., non condizionata dal precetto di cui all’art. 184 l.fall. e dunque a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo;

valutato che analogamente deve ritenersi possibile per il medesimo imprenditore denunciare l’impossibilità di adempiere al piano concordatario e chiedere al Tribunale il proprio inevitabile fallimento, senza onerare i creditori della proposizione della relativa istanza;

osservato che l’insolvenza che si acclara in questa sede non è riferita all’indebitamento regolato dal concordato omologato (C.Cost. n.106/2004) ma attiene all’impossibilità di portare ad esecuzione il piano concordatario, conseguente alla cessazione dell’attività d’impresa e interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 15/02/2020 con tutti i dipendenti per giustificato motivo oggettivo;

rilevato che la modesta finanza esterna prevista nel piano concordatario di €50.000,00 da versarsi entro il 2021 – riferita peraltro agli stessi soci accomandatari della società che ora propongono istanza per il proprio fallimento - non sarebbe idonea a elidere l’insolvenza della società già descritta dal Commissario Giudiziale nel corso del 2019, quando nelle varie relazioni depositate è evidenziato il sempre più consistente calo di fatturato e la sostanziale impossibilità di adempimento del piano per complessiva assoluta inadeguatezza dei flussi finanziari (previsti a servizio del concordato per oltre €4.000.000,00);

considerato che ai sensi dell’art.10 comma II D.L.8 aprile 2020, n. 23 come convertito con modificazioni da L. 5 giugno 2020 n. 40, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, è procedibile il ricorso presentato dall’imprenditore in proprio quando, come nella specie, l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

valutato che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in *;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria è riscontrabile che l’impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all’art.15 ul.co. l.f.;

ritenuto di indicare come curatore il dott. *, già Commissario giudiziale del concordato preventivo, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.fall., anche dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all’art.33 V co. l.fall. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

considerato che essendo la società debitrice una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili a mente del disposto dell'art.147 l.fall.;

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 5 e segg. l.fall.,

Dichiara il fallimento di E.F. S.A.S. DI V. R. E G. (C.F. *), con sede legale in BERGAMO (BG), *, nonché dei soci accomandatari personalmente G. V. (C.F. *) e R. V. (C.F. *);

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

Nomina Curatore il dott. *;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori;

Stabilisce che l’adunanza, in cui si procederà all’esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 24/11/2020 ore 10:20;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell’adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Bergamo, 24/06/2020