Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23751 - pubb. 19/06/2020

Il fallimento del debitore esecutato dichiarato dopo l'ordinanza di assegnazione non comporta la caducazione dell'ordinanza di assegnazione

Cassazione civile, sez. III, 05 Giugno 2020, n. 10820. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Rossetti.


Processo esecutivo – Dichiarazione di fallimento successiva alla ordinanza di assegnazione – Caducazione dell'ordinanza di assegnazione – Cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione – Esclusione



Nell'espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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