Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23244 - pubb. 19/02/2020

Piano del consumatore, sindacato di meritevolezza e accertamento dei motivi dell’assunzione di nuove passività da parte del consumatore già sovraindebitato

Tribunale Avellino, 23 Dicembre 2019. Est. Russolillo.


Procedura di sovraindebitamento – Piano del consumatore – Sindacato di meritevolezza – Contrazione di nuovi debiti da parte del consumatore già sovraindebitato – Verifica delle ragioni giustificative dell’assunzione di nuovi debiti



Il giudizio di meritevolezza è incentrato sulla condotta del consumatore e sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento, atteso che l’accesso al beneficio di legge è precluso in caso di ritenuta colpevolezza dell’interessato; solo in presenza dell’elemento soggettivo della colpa, dunque, le condotte descritte dalla norma, da ritenersi esemplificative e non esaustive - vale a dire l’assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed il ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali - rendono inammissibile la proposta.

E’ dunque meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un’improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

La prova della meritevolezza deve essere fornita dal consumatore, a cui è demandato l’onere di fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, onde consentire prima all’OCC di esprimere un giudizio completo e logicamente argomentato su “cause dell’indebitamento e dell’insolvenza”, “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall’organismo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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