Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23243 - pubb. 19/02/2020

Piano del consumatore, dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori prelatizi, limiti

Tribunale Avellino, 21 Ottobre 2019. Est. Russolillo.


Procedura di sovraindebitamento – Fattibilità giuridica – Dilazione ultrannuale pagamento dei creditori prelatizi – Limiti di ammissibilità

Piano del consumatore – Dilazione ultrannuale nel pagamento di creditori prelatizi – Patti paraconcorsuali – Conversione alternativa della procedura in accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento



Nelle procedure di sovraindebitamento il pagamento dei privilegiati, analogamente a quanto avviene nei procedimenti concorsuali maggiori, deve essere di regola integrale e non dilazionato. E’ peraltro prevista dall’art. 8 co. 4, analogamente a quanto stabilito dall’art. 186 bis co. 2 lett. c) l.f. sul concordato in continuità, che, in caso di piani che prevedano la conservazione nel patrimonio dei beni su cui grava la prelazione, il debitore ha una duplice facoltà: a) proporre ai privilegiati la moratoria di un anno, salvo riconoscimento degli interessi derivanti dalla dilazione, il che equivale alla soddisfazione integrale e comporta l’esclusione dall’esercizio del voto; b) proporre ai privilegiati una moratoria ultrannuale, equivalente ad una soddisfazione non integrale, compensandoli, solo in tal caso, con la facoltà di esercitare il diritto di voto in una misura corrispondente al sacrificio in concreto sofferto rispetto alle alternative concretamente praticabili (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451; Cass. 3 luglio 2019, n. 17834).

Nella procedura di piano del consumatore, non essendo previsto un meccanismo di espressione del voto, la dilazione ultrannuale nel pagamento dei creditori prelatizi presuppone una manifestazione di consenso da parte di questi ultimi da acquisirsi tramite “accordi paraconcorsuali” di adesione al piano, ferma restando la possibilità per il proponente, che non riesca ad acquisire il consenso spontaneo degli interessati, di coartarne la volontà mediante conversione della procedura in accordo di composizione della crisi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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