Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22520 - pubb. 16/10/2019

Sovraindebitamento e annotazione del decreto di apertura della liquidazione nel registro delle imprese in relazione al socio accomandante di sas

Tribunale Mantova, 24 Settembre 2019. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento – Annotazione del decreto di apertura della liquidazione nel registro delle imprese – Socio accomandante di società in accomandita semplice – Esclusione



Non va disposta l’annotazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’art. 14 quinquies della legge n. 3/2012 nel caso in cui il debitore interessato sia accomandante di società in accomandita semplice atteso che tale soggetto, per definizione normativa, non svolge attività di impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

SEZIONE SECONDA

Il Giudice,

- letta l’istanza presentata dalla CCIAA di Reggio Emilia con riferimento alla procedura di sovraindebitamento n. 9/19 e con cui si chiedono indicazioni circa le formalità da espletare in esecuzione del decreto di apertura della liquidazione, emesso da questo Tribunale in data 26-7-2019;

- osservato che l’art. 14 quinquies della legge n. 3/2012 prescrive l’annotazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione nel caso in cui il debitore svolge attività di impresa;

- osservato che il socio accomandante di società in accomandita semplice, per definizione normativa, non svolge attività di impresa (cfr. artt. 2318 e 2320 c.c.) e che è prevista una specifica pubblicità nei casi in cui il soggetto istante sia titolare di beni immobili ovvero di mobili registrati mentre la legge non contiene alcuna previsione con riguardo alla titolarità di partecipazioni societarie di qualunque tipo;

- ritenuto pertanto che R. P. e B. P., i quali hanno presentato ricorso ex art. 14 della legge n. 3/2013, sono soci accomandanti di C. s.a.s. di C. P. e C. e, come tali, non possono considerarsi esercenti attività di impresa né risultano che si siano ingeriti nella gestione della stessa, sicché nessuna formalità deve essere eseguita;

- osservato che R. P. è liquidatore di P. s.r.l. sicché, con riguardo a tale società, deve essere disposta la annotazione del decreto nel registro delle imprese;

p.t.m.

- dispone che la CCIAA di Reggio Emilia provveda alla annotazione del decreto emesso dal Tribunale di Mantova il 26-7-2019, unicamente con riguardo alla società P. s.r.l. mentre nessuna formalità deve essere seguita in relazione alla società C. s.a.s. di C. P. e C.

Si comunichi.

Mantova, 24 settembre 2019.

Il Giudice

Dott. Mauro P. Bernardi