Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21031 - pubb. 08/01/2019

Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore

Tribunale Napoli Nord, 21 Dicembre 2018. Est. Rabuano.


Sovraindebitamento – Colpevolezza del finanziatore – Meritevolezza – Durata del piano



Ai fini della ammissione alla procedura di cui alla L. 3/2012, la qualifica di consumatore è riconosciuta non in relazione all’attività svolta dall’istante quanto al titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato il sovraindebitamento.

Il sovraindebitamento è equiparabile al concetto di insolvenza ovvero una grave situazione di illiquidità del debitore, incapace di far fronte alle proprie obbligazioni.

La colpevolezza del sovraindebitamento è da ravvisarsi nella relazione giuridica tra la condotta del debitore e l’evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all’obbligo imposto dall’ art. 124-bis  co.1 TUB ovvero di valutare l’accesso al credito con l’obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento.

Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento.

Ai fini della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria è necessaria una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio ipotizzata nel piano con l’alternativa procedura esecutiva.

La durata del piano deve tenere conto delle previsioni di durata di cui alla legge Pinto, ovvero quattro anni per la procedura esecutiva e 6 anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo, ovvero un termine maggiore ma a condizione che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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