Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17359 - pubb. 31/05/2017

Esecuzione pendente in Italia su titolo esecutivo formatosi in uno Stato membro dell’Unione e riconosciuto nell’ordinamento italiano

Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2017, n. 9350. Est. Frasca.


Sentenze straniere – Condizioni – In genere – Esecuzione pendente in Italia su titolo esecutivo formatosi in uno Stato membro dell’Unione e riconosciuto nell’ordinamento italiano – Successiva decisione del giudice dello Stato di formazione di detto titolo incidente sulla efficacia esecutiva dello stesso – Delibazione – Divieto ex art. 22, n. 5, del Regolamento CE n. 44/ 2001 – Insussistenza – Ragioni



Nel regime del Regolamento CE n. 44 del 2001, qualora sia iniziata una esecuzione in Italia sulla base di un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, formatosi in uno Stato membro dell’Unione e riconosciuto nell’ordinamento italiano, e sia successivamente intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che abbia inciso su di esso privandolo dell’efficacia esecutiva o ridimensionandola, la riserva alla giurisdizione nazionale dell’esecuzione forzata, prevista dall’art. 22, n. 5, del suddetto Regolamento, non osta alla delibazione di tale successiva pronuncia dello Stato estero, atteso che essa dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull’esecuzione forzata, ma sull’efficacia del titolo, e la sua utilizzazione, una volta riconosciuta, dovrà passare attraverso la necessaria investitura del giudice dell’esecuzione con l’apposito rimedio dell’opposizione all’esecuzione, ciò realizzando il monopolio della giurisdizione italiana sull’esecuzione forzata. (massima ufficiale)


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