Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15979 - pubb. 20/10/2016

Sovraindebitamento: atti in frode ai creditori e presentazione di precedenti domande nel quinquennio

Tribunale Prato, 28 Settembre 2016. Est. Raffaella Brogi.


Procedura di sovraindebitamento legge 3/2012 – Decreto di apertura della liquidazione art. 14-quinquies – Reclamo avverso decreto di apertura – Precedenti decreti di inammissibilità prima dell’apertura della liquidazione 14quinquies nel quinquennio – Rigetto

Procedura di sovraindebitamento legge 3/2012 – Decreto di apertura della liquidazione art. 14-quinquies – Reclamo avverso decreto di apertura – Atti in frode ai creditori compiuti anteriormente al quinquennio i cui effetti sono stati sciolti nel quinquennio – Rigetto

Procedura di sovraindebitamento legge 3/2012 – Decreto di apertura della liquidazione art. 14-quinquies – Reclamo avverso decreto di apertura – Trasferimento fittizio di residenza – Onere della prova in capo al reclamante



Nel caso in cui il ricorrente la procedura di sovraindebitamento abbia già presentato, nel quinquennio, precedenti domande di ammissione, rese improcedibili, quindi senza che sia stata decretata l’apertura della procedura, la domanda può essere ripresentata ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera b) legge 3/2012, non avendo il ricorrente mai usufruito degli effetti della procedura nelle precedenti declaratorie di inammissibilità. (Cassazione 1896/2016) (Giovanni Pieri) (riproduzione riservata)

Con riferimento agli atti in frode ai creditori compiuti nel quinquennio, il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti dell’atto ma dalla data del suo compimento. (nella specie: la costituzione di un fondo patrimoniale anteriore al quinquennio, sciolto in prossimità della presentazione della domanda, anche ai fini di agevolare la liquidazione dei beni art. 14ter). (Giovanni Pieri) (riproduzione riservata)

Nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all’art. 9 comma 2 L.F. che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito dell’istanza. Non potendo trovare applicazione analogica l’art. 9 comma 2 L.F. il carattere fittizio del trasferimento di residenza del ricorrente deve essere provato dal reclamante. (Giovanni Pieri) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giovanni Pieri


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