Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12250 - pubb. 16/03/2015

Requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento: i ricavi lordi vanno intesi in senso tecnico e corrispondono alle voci 1 e 5 dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. lett. A

Cassazione civile, sez. VI, 05 Marzo 2015, n. 4526. Est. Magda Cristiano.


Dichiarazione di fallimento - Requisiti dimensionali - Ricavi lordi - Ricavi in senso tecnico - Voci 1 e 5 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 c.c., lett. A - Variazioni delle rimanenze - Esclusione



In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, l. fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, c.c. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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