Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 596 - pubb. 01/07/2007

Eccessiva durata del processo, ricorso e competenza

Tribunale Bologna, 13 Giugno 2007. Est. Ferro.


Legge Pinto – Ricorso per l’equa riparazione del danno da eccessiva durata del processo – Modifiche introdotte dalla legge 296/2006 – Ministero competente – Norme di diritto transitorio.



A seguito delle modifiche apportate dal comma 1224 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 al comma 3 dell’art. 3 della l. 24 marzo 2001, n. 89, il ricorso per l’equa riparazione del danno correlato all’eccessiva durata del processo va proposto, ove non si tratti di del giudice ordinario o del giudice militare (per i quali sono rispettivamente competenti il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Difesa) al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale novella è oggetto a sua volta di una norma di diritto transitorio (co. 1225 art. e l. cit. ) in base alla quale le nuove disposizioni si applicano 'ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge' e quindi, come previsto dal co. 1364 art. e l. cit. , dal 1 gennaio 2007 (v. App. Bologna 16 marzo 2007). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI BOLOGNA

UFFICIO DELL’ESECUZIONE MOBILIARE CIVILE


Nella procedura n. 1194 /2007 R. G. promossa da

C. M.

contro

Ministro dell’Economia e delle Finanze

con terzo pignorato G. L. s. p. a

letto il ricorso dep. il 12. 6. 2007 con cui il creditore pignorante dà atto del rilievo d’ufficio, all’udienza del 24. 5. 2007 e da parte di questo G. E. , della circostanza per cui il soggetto legittimato passivo all’azione esecutiva, al pari del procedimento instaurato ex L. 89/2001, resta la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

rilevato che l’istante domanda che tale provvedimento sia revocato, ai sensi dell’art. 487 c. p. c. , per l’autonomia della procedura esecutiva rispetto al processo di cognizione concluso con decreto della Corte d’appello ovvero ordinanza della Cassazione ai sensi della cit. L. 89/2001 e comunque per la preclusione al rilievo d’ufficio dell’errore di identificazione dell’amministrazione statale legittimata passiva;

osserva

a) la doglianza espressa dall’istante costituisce, evidenziando un vizio nel provvedimento assunto dal g. e. nel procedimento di espropriazione presso terzi, un mezzo di impugnazione e come tale appare inammissibile se dedotta come mera sollecitazione alla revoca dell’atto stesso in punto di legittimità; la qualificazione espressa conferita al ricorso dal suo proponente, alla stregua di istanza esecutiva, non appare vincolante per il G. E. ove le ragioni indicate per la possibile sottrazione di efficacia al provvedimento 24. 5. 2007 si esauriscono in un difetto di legittimità dell’atto, senza alcuna giustapposizione di mere ragioni di opportunità e soprattutto tenuto conto che l’atto revocando ha concluso il procedimento esecutivo, in quanto il pignoramento stesso è stato dichiarato nullo;

b) in ogni caso e nel merito, si osserva che a seguito delle modifiche apportate dal comma 1224 dell’art. 1 della l. 27. 12. 2006, n. 296 al comma 3 dell’art. 3 della l. 24. 3. 2001, n. 89, il ricorso per l’equa riparazione del danno correlato all’eccessiva durata del processo va proposto, ove non si tratti di <procedimenti> del giudice ordinario o del giudice militare (per i quali sono rispettivamente competenti il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Difesa) al Ministro dell’Economia e delle Finanze; tale novella è oggetto a sua volta di una norma di diritto transitorio che invero al co. 1225 art. e l. cit. disciplina il diritto intertemporale; le nuove disposizioni, infatti, si applicano <<ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge>>, cioè, come previsto dal co. 1364 art. e l. cit. , dal 1. 1. 2007 (v. per un’applicazione App. Bologna 16. 3. 2007);

c) la questione dunque involge la possibilità, già negata da questo G. E. , di ipotizzare che – come richiesto dall’istante – la legitimatio ad causam della pubblica amministrazione possa subire una lettura bipartita, giustificando che i provvedimenti assunti all’interno dei procedimenti avviati ex l. 89/01 anche prima del 1. 1. 2007 sarebbero regolati da tale nuova scadenza sulla base della novella, se utilizzati come atti di processi diversi, quali i processi esecutivi; l’interpretazione proposta, per cui – come di fatto accaduto – il titolo esecutivo (decreto Corte d’appello ovvero ordinanza della Corte di cassazione) sarebbe nato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il precetto e/o il pignoramento sarebbero stati notificati invece al Ministro dell’Economia e delle Finanze, appare in contrasto con l’univoco riferimento, compiuto nei citati commi 1224 e 1225 ai <procedimenti> contemplati all’art. 3 l. 89/01; per cui tutte le domande svolte ex cd. L. Pinto, se proposte anteriormente all’entrata in vigore della novella all’art. 3 l. stessa, continueranno ad essere resistite eventualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i provvedimenti cui tali procedimenti dessero luogo avranno come controparte tale pubblica amministrazione, anche per la fase esecutiva; per <procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore>> della l. finanziaria 2007, pertanto, vanno intesi proprio e solo i procedimenti cui è ispirata la stessa rubrica dell’art. 3 novellato, senza possibilità di indistinto richiamo ai processi, come quello esecutivo, che sono certo autonomi ma che non appaiono pertinenti per alcun richiamo, fuori luogo;
d) la seconda eccezione di parte, connessa all’omesso rilievo dell’avvocatura dello Stato ed anzi al sostegno da parte di essa di una tesi conforme alla prospettazione del ricorrente, non appare fondata né vincolante; si osserva invero, dalla stessa produzione di parte, che anche l’avvocatura dello Stato (in un processo avanti ad App. Firenze) ha ritenuto che il ricorso depositato dopo l’entrata in vigore della l. finanziaria 2007 va notificato al Ministro dell’Economia e delle Finanze; è poi non decisivo il rilievo sulla modalità ed i termini con cui il difetto di legittimazione passiva è stato dedotto, in quanto si tratta di vizio interno al procedimento stesso, mentre nel caso de quo avanti al G. E. è stato incardinato un processo esecutivo avanti ad un soggetto (il Ministro dell’Economia e delle Finanze) del tutto diverso da quello nei confronti del quale il titolo si era formato ed in contraddizione con la cit. disposizione transitoria; tale difetto va dunque rilevato d’ufficio, costituendo un limite dell’ammissibilità della stessa azione esecutiva;

p. q. m.

visti gli artt. 485, 487, 617 c. p. c. ;

dichiara inammissibile l’istanza di revoca del provvedimento 24. 5. 2007 così come proposta.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, autorizzando la stessa al compimento anche mediante utilizzo del fax o fonogramma.  

BOLOGNA, 13 giugno 2007