Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24479 - pubb. 10/11/2020

Mediazione delegata, diversità di prassi e rimessione in termini

Tribunale Bologna, 21 Luglio 2020. Est. Costanzo.


Mediazione delegata – Prassi locali – Comunicazione dei provvedimenti resi nei verbali delle udienze cartolari (trattazione scritta) – Omissione – Attivazione del procedimento di mediazione – Rimessione in termini



 


Il testo integrale


TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZ II CIVILE - R.G. n. 21019/2019

G.U. DOTT. A. COSTANZO

UD. 21 LUGLIO 2020

Nel giudizio di opposizione a D.I. promosso da:

 

I.  S.R.L., con gli Avv.ti S.           -attrice opponente-

 

contro

 

B. s.r.l.s – società unipersonale -, con l’avv. L. R. -convenuta opposta-

 

ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI NELL’ INTERESSE DELL’ OPPONENTE I. S.R.L.

 

Premesso che:

 

1)  I  sottoscritti  difensori  non  hanno  ricevuto  alcuna  comunicazione  via p.e.c. circa i “verbali di udienza in assenza conseguenti a trattazione scritta” sia con riferimento alla trattazione del 4/06/2020 che riguardo alla trattazione del 9 luglio u.s.;

2)  I  sottoscritti difensori non  appartengono al  Foro  di  Bologna, bensì  a quello di Monza e Milano, ove, invece la prassi attuata costantemente comporta la comunicazione via p.e.c., da parte della cancelleria, del verbale  di  udienza  con  trattazione  scritta  o  di  qualsivoglia provvedimento giudiziale. Sicché i sottoscritti difensori, nella piena convinzione che vi fosse la medesima prassi attuata anche presso il Tribunale di Bologna, erano in attesa di ricevere comunicazione in tal senso;

3)  I sottoscritti difensori, peraltro, per svariati giorni hanno avuto anche l’impossibilità  di  scaricare  direttamente  dal  portale  telematico  detti documenti a causa del malfunzionamento del sistema […], cui sono abbonati da anni;

 

4)  I sottoscritti difensori hanno avuto quindi conoscenza del prosieguo del giudizio solo attraverso la notifica dell’atto di precetto da parte del difensore della B. srls in danno della I. s.r.l., avvenuta il 10/13 luglio u.s.;

5) Con  istanza  del  13  luglio  2020  i  sottoscritti  difensori  hanno immediatamente attivato la procedura di mediazione avanti alla ADR Center, come da documentazione quivi allegata. Del resto la parte opponente non aveva il benché minimo motivo, per non dare seguito a detta disposizione giudiziale;

6)  pur nel supino rispetto del pieno potere giudiziale di invitare le parti ad attivare la mediazione, sommessamente si fa presente che nel caso di specie trattasi di fattispecie, in cui ex lege la mediazione è meramente facoltativa e non condizione di improcedibilità dell’azione giudiziale. In ogni  caso  essa  è  stata  attivata  in  corso  di  giudizio  ed  il  termine  di quindici giorni è meramente dilatorio e non perentorio;

7)  subordinare       la        definitività   del      D.I.     quivi  ritualmente opposto all’intempestivo avvio della procedura di mediazione, peraltro in un periodo  di  emergenza  covid-19,  in  cui  ogni  tribunale  ha  attuato  la propria prassi (generando caos e confusione anche per gli operatori del diritto), significherebbe pregiudicare irrimediabilmente diritti e azioni della parte opponente, agevolando inevitabilmente la parte ricorrente/convenuta opposta, che ha funto solo da “mera spettatrice”;

8)  del  resto  lo  stesso  codice  di  procedura  civile  pone  un  obbligo  di comunicazione di cancelleria per tutti i provvedimenti in realtà concretamente emessi fuori udienza (ai quali è equiparabile l’ordinanza emessa a seguito di udienza celebrata in assenza delle parti e con conseguente trattazione scritta), a maggiore ragione allorquando viene posto un termine a pena di improcedibilità e disposta una nuova udienza di trattazione scritta;

9) lo stesso Giudice quivi adito ha, molto correttamente, più volte ribadito l’importanza di attivare il procedimento di mediazione, per cercare di raggiungere un componimento bonario della lite. E’ logico che, in caso di rigetto della presente istanza, la parte opposta non avrebbe alcun interesse ad aderire alla procedura ormai attivata, costringendo l’attuale parte opponente ad instaurare comunque un giudizio a cognizione piena in separata sede (sia civile che penale), anche al solo fine di ottenere un equo  indennizzo,  con  ciò  incrementando  e  non  riducendo  i  costi processuali.

 

P.Q.M.

I sottoscritti difensori chiedono che venga concessa la rimessione in termini alla parte opponente, che è in attesa di fissazione di prima comparizione avanti al Mediatore adito.

Conseguentemente chiedono che venga disposta la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.28/2010 rev. e che nelle   more   del   giudizio   di   mediazione,   venga   revocata   la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n.6156/2019 quivi opposto.

Chiedono, comunque, che vengano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ciò revocando l’ordinanza di fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c..

Si allegano i seguenti documenti:

8) istanza di mediazione;

9) atto di precetto notificato dalla B. srls a I. srl.

Milano/Bologna, 13 luglio 2020


Testo Integrale