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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24753 - pubb. 20/01/2021.

Agevolazione ‘prima casa’: non spetta all'avvocato avente residenza e studio legale in altro Comune


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 04 Novembre 2020. Pres. De Masi. Est. Cavallari.

Agevolazione “prima casa” - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della sua effettività - Sussistenza - Conseguenze - Attività di avvocato - Ambito astratto di esercizio: distretto e territorio nazionale - Irrilevanza ai fini agevolativi


In tema di imposta di registro, l'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 per l'acquisto della "prima casa" postula, per la sua fruizione, che l'acquirente risieda o svolga la propria attività, anche non in via esclusiva o prevalente, purché effettiva, nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile, sicché non può spettare all'avvocato, avente residenza e studio legale in altro Comune, in ragione della coincidenza dell'ambito territoriale di attività con quello del Distretto di Corte d'Appello o, ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 1578 del 1933, dell'intero territorio nazionale, in quanto meramente astratta. (massima ufficiale)

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