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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24419 - pubb. 27/10/2020.

Concordato preventivo e transazione fiscale ante novella dell’art. 182-ter l.f.: il principio dell'indisponibilità della pretesa erariale è privo di 'copertura' costituzionale


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Ottobre 2020. Pres. Magda Cristiano. Est. Leuzzi.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Art. 182-ter l.f. ante novella di cui all'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del 2016 -  Obbligatorietà esclusione - Principio di indisponibilità della pretesa tributaria - Infondatezza


In tema di concordato preventivo, la c.d. "transazione fiscale" di cui all'art. 182-ter l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato, ma non ancora novellato dall'art. 1, comma 81, della I. n. 232 del 2016, che ha segnato l'obbligatorietà del procedimento ivi descritto in funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto meramente facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di una parte di esse, direttamente nella proposta di concordato.

Il principio dell'indisponibilità della pretesa erariale, da cui taluna giurisprudenza di merito fa derivare l'obbligatorietà della transazione fiscale, è privo di "copertura" costituzionale, sicché, assumendo rilievo nella misura in cui la legge non vi deroghi, non può trovare applicazione in ambito concorsuale.

Nella materia concordataria, la deviazione alla regola dell'indisponibilità va identificata nel primo comma dell'art. 184 l.fall., che stabilisce che, una volta omologato, il concordato spiega effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori, senza che sia dato ravvisare alcuna esenzione in favore del Fisco, nonché nel secondo comma dell'art. 160, che prevede la possibilità del pagamento in percentuale dei creditori privilegiati - fra i quali rientra anche l'Erario- a condizione di non sovvertire l'ordine delle cause legittime di prelazione: come si evince dalle citate disposizioni, oltre che dallo stesso articolo 182-ter, il legislatore non ha previsto un trattamento preferenziale ed esente dalla regola della par condicio per i crediti tributari, unico limite invalicabile essendo il rispetto del grado di privilegio che ad essi compete, ovvero il rispetto del principio di omogeneità di posizione giuridica altre categorie di creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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