Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24279 - pubb. 01/10/2020

Concordato Fallimentare: l'istanza di omologa va proposta entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 2020, n. 16707. Pres. Genovese. Est. Ferro.


Concordato Fallimentare – Approvazione dei creditori – Istanza di omologazione del proponente – Richiamo al rito camerale ex art. 26 l. fall. – Termine di dieci giorni – Perentorietà – Inosservanza – Improcedibilità della domanda di omologazione



Il procedimento per l'omologazione del concordato fallimentare - come disciplinato dall'art. 129 l. falI., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio, n. 5 - non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante istanza di omologazione da proporre con il rito camerale ex art. 26 l. fall. nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori.

Ancorchè la proposta di concordato non abbia avuto opposizioni, sussiste comunque interesse anche di un soggetto non opponente ad invocare la verifica dei requisiti di regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni; se è vero infatti che di per sé il difetto di opposizioni esonera il tribunale dal condurre un'istruttoria sul 'merito' della proposta, non per questo può affermarsi che il decreto di omologazione ne costituisca l'unico e indefettibile atto conclusivo, potendo il diniego provvedimentale finale (cioè la non omologazione) giustificarsi proprio in ragione di uno o più dei vizi, al cui esame - anche d'ufficio - è circoscritto l'oggetto del procedimento ai sensi dell'art.129 quarto comma fall., convenzionalmente qualificato controllo di 'legittimità', cioè della regolarità del procedimento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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