Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11844 - pubb. 07/01/2015

Il curatore può impugnare il ruolo del quale venga a conoscenza con la domanda di ammissione al passivo, senza necessità che lo stesso gli venga notificato

Cassazione civile, sez. VI, 09 Dicembre 2014, n. 25863. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Comunicazione del ruolo mediante domanda di ammissione al passivo - Facoltà del curatore di impugnare il ruolo - Sussistenza - Necessità della notifica al curatore - Esclusione

Tributi - Formazione del ruolo - Strumento fondamentale di riscossione - Instaurazione del rapporto giuridico di riscossione - Notificazione della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione



Il curatore del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale mediante la semplice comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione al passivo e, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs n. 465 del 1992, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti commissioni tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale per la riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo di imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale. L'obbligo di pagamento per il contribuente viene dunque ad esistenza con la formazione del ruolo: non vi è dubbio pertanto che in un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l'agente alla riscossione può fare accertare il credito mediante produzione dell'estratto di ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria sia legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del d.lgs n. 465 del 1992, e non abbia alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


(1) La Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 11 luglio 2014, n. 16055, ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione delle questione, fonte di contrasti tra le sezioni semplici, dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo tributario che sia pervenuto a conoscenza del contribuente tramite qualsivoglia mezzo informale, in difetto o in attesa di notifica della cartella esattoriale, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 19 del d.lgs n. 546 del 1992.


Testo Integrale